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La contrattazione collettiva regionale integrativa e decentrata

L’art. 3, comma 3, del vigente CCRL del comparto non dirigenziale e l’art. 4 del CCRL dell’area della dirigenza prevedono la contrattazione collettiva regionale integrativa secondo le espresse indicazioni contenute nei contratti e per determinate materie tassativamente stabilite ed elencate.

L’obiettivo è “di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza dell’Amministrazione di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati alla collettività” (Art. 3., comma 1, CCRL).

Quanto suddetto implica per l’Amministrazione un obbligo di contrattare tutte e solo le materie indicate nel CCRL e l’obbligo a contrarre sulle materie implicanti direttamente l’erogazione di trattamenti economici.

In particolare sono l’art. 4 del CCRL del comparto non dirigenziale e l’art. 5 del CCRL dell’area della dirigenza che disciplinano la contrattazione integrativa decentrata.

Dalle clausole del contratto decentrato emerge sia una forte finalizzazione dello stesso alla tutela degli interessi organizzativi e al miglioramento dei servizi, sia un forte orientamento alla costruzione e applicazione di sistemi di valutazione del personale, che valorizzano la partecipazione e l’orientamento al risultato. Il legislatore regionale recependo il D.Lgs 150/2009 con la LR n.5/2011 ha ulteriormente confermato questo indirizzo prevedendo la realizzazione del piano delle performance.

In adesione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, è sancito per entrambi i comparti di contrattazione il vincolo di derivazione della contrattazione di secondo livello dalla contrattazione regionale.

I vincoli della contrattazione integrativa possono essere riassunti:

  • Obbligo di “contrattare” tutte e solo le materie indicate nel CCRL, non sussiste però l’obbligo di “contrarre”, cioè di sottoscrivere un contratto;

  • Vincolo sui contenuti (art. 40, comma 3, d.lgs. 165/2001) “la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti ”……

  • Vincoli sulle risorse, le pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dal vigente contratto o con i vincoli del proprio bilancio (art. 40, comma 3, d.lgs. 165/2001 e art. 4 comma 7 vigente CCRL, art. 87 CCRL). L’autorizzazione di spesa che si riferisce al rinnovo dei contratti collettivi integrativi è disposta nelle stesse forme con cui sono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.

Da ciò deriva che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

La nullità può essere accertata solo dal Giudice, anche su richiesta della parte datoriale.

Il vizio di nullità può essere eccepito da chi ha interesse, senza alcun termine di scadenza e di prescrizione.

Le conseguenze derivanti dall’eventuale applicazione di clausole nulle comportano:

  • i maggiori oneri sostenuti a carico del bilancio, potrebbero essere causa di responsabilità amministrativa;

  • vizi rilevabili in sede di verifica contabile o della Corte dei Conti;

  • i soggetti responsabili sarebbero sia i componenti delle delegazione trattante sia i dirigenti che hanno disposto l’erogazione della spesa.

I soggetti sindacali ammessi a trattare il contratto decentrato sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCRL vigente nel tempo.

La contrattazione collettiva decentrata si svolge a livello di Dipartimento o struttura equiparata per la Regione Siciliana (art. 4 lett. a, del CCRL ) o presso ogni sede centrale o periferica individuata come sede di contrattazione dall’art. 9 del D.P.R.S. n. 26 dell’11/11/1999 o a seguito della elezione delle RSU (art. 4 lett. b del CCRL).

Chiamato a contrattare è il titolare del potere di rappresentanza o un suo delegato, rappresentanze dirigenti interessate (art. 13 comma 1 CCRL) e ovviamente le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCRL vigente.

A conclusione delle trattative, viene sottoscritta una ipotesi di contratto decentrato integrativo. Per la validità della ipotesi è necessaria la maggioranza del 51% (art.16, comma6, DPRS del 26.9.2003).

E’ da tenere conto che l’Aran Sicilia è chiamata ad assicurare l’assistenza agli Enti al fine della contrattazione integrativa di loro competenza (art.46 d.lgs.165/2001 e comma 2 dell’art. 25 della l.r. n.10/2000).