La
contrattazione collettiva regionale integrativa e decentrata
L’art. 3,
comma 3, del vigente CCRL del comparto non dirigenziale e l’art. 4 del CCRL
dell’area della dirigenza prevedono la contrattazione collettiva regionale
integrativa secondo le espresse indicazioni contenute nei contratti e per
determinate materie tassativamente stabilite ed elencate.
L’obiettivo è “di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza
dell’Amministrazione di incrementare e mantenere elevate l’efficacia e
l’efficienza dei servizi erogati alla collettività” (Art. 3., comma 1, CCRL).
Quanto
suddetto implica per l’Amministrazione un obbligo di contrattare tutte e
solo le materie indicate nel CCRL e l’obbligo a contrarre sulle materie
implicanti direttamente l’erogazione di trattamenti economici.
In
particolare sono l’art. 4 del CCRL del comparto non dirigenziale e l’art. 5
del CCRL dell’area della dirigenza che disciplinano la contrattazione
integrativa decentrata.
Dalle
clausole del contratto decentrato emerge sia una forte finalizzazione dello
stesso alla tutela degli interessi organizzativi e al miglioramento dei
servizi, sia un forte orientamento alla costruzione e applicazione di
sistemi di valutazione del personale, che valorizzano la partecipazione e
l’orientamento al risultato. Il legislatore regionale recependo il D.Lgs
150/2009 con la LR n.5/2011 ha ulteriormente confermato questo indirizzo
prevedendo la realizzazione del piano delle performance.
In
adesione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001, è sancito per entrambi i
comparti di contrattazione il vincolo di derivazione della contrattazione di
secondo livello dalla contrattazione regionale.
I vincoli
della contrattazione integrativa possono essere riassunti:
-
Obbligo
di “contrattare” tutte e solo le materie indicate nel CCRL, non sussiste
però l’obbligo di “contrarre”, cioè di sottoscrivere un contratto;
-
Vincolo
sui contenuti (art. 40, comma 3, d.lgs. 165/2001) “la contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai
contratti ”……
-
Vincoli
sulle risorse, le pubbliche Amministrazioni non possono sottoscrivere
contratti integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dal vigente
contratto o con i vincoli del proprio bilancio (art. 40, comma 3, d.lgs.
165/2001 e art. 4 comma 7 vigente CCRL, art. 87 CCRL). L’autorizzazione di
spesa che si riferisce al rinnovo dei contratti collettivi integrativi è
disposta nelle stesse forme con cui sono approvati i bilanci, con distinta
indicazione dei mezzi di copertura.
Da ciò
deriva che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
La nullità
può essere accertata solo dal Giudice, anche su richiesta della parte
datoriale.
Il vizio
di nullità può essere eccepito da chi ha interesse, senza alcun termine di
scadenza e di prescrizione.
Le
conseguenze derivanti dall’eventuale applicazione di clausole nulle
comportano:
-
i
maggiori oneri sostenuti a carico del bilancio, potrebbero essere causa di
responsabilità amministrativa;
-
vizi
rilevabili in sede di verifica contabile o della Corte dei Conti;
-
i
soggetti responsabili sarebbero sia i componenti delle delegazione
trattante sia i dirigenti che hanno disposto l’erogazione della spesa.
I soggetti
sindacali ammessi a trattare il contratto decentrato sono le organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCRL vigente nel tempo.
La
contrattazione collettiva decentrata si svolge a livello di Dipartimento o
struttura equiparata per la Regione Siciliana (art. 4 lett. a, del CCRL ) o
presso ogni sede centrale o periferica individuata come sede di
contrattazione dall’art. 9 del D.P.R.S. n. 26 dell’11/11/1999 o a seguito
della elezione delle RSU (art. 4 lett. b del CCRL).
Chiamato a
contrattare è il titolare del potere di rappresentanza o un suo delegato,
rappresentanze dirigenti interessate (art. 13 comma 1 CCRL) e ovviamente le
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCRL vigente.
A
conclusione delle trattative, viene sottoscritta una ipotesi di contratto
decentrato integrativo. Per la validità della ipotesi è necessaria la
maggioranza del 51% (art.16, comma6, DPRS del 26.9.2003).
E’ da
tenere conto che l’Aran Sicilia è chiamata ad assicurare l’assistenza agli
Enti al fine della contrattazione integrativa di loro competenza (art.46
d.lgs.165/2001 e comma 2 dell’art. 25 della l.r. n.10/2000). |