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Deliberazione n. 107 del 23 febbraio 2021
Piano di rientro della Regione Siciliana del disavanzo in
attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana
il 14 gennaio 2021. Di seguito la Delibera del Presidente della
Regione Siciliana e l’Accordo sottoscritto con il Presidente del
Consiglio
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Linee Guida
del Piano Organizzativo del Lavoro Agile e indicatori di performance
Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile è una specifica sezione del
Piano della Performance, uno strumento di programmazione del lavoro
agile, ovvero delle sua modalità di attuazione e sviluppo, da
adottare entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’idea di base ha un forte significato organizzativo: il lavoro
agile non è improvvisazione, e quindi situazione di emergenza, ma
programmazione, in armonia con i diversi strumenti previsti dal
legislatore (come il Piano Triennale per l’Informatica, il Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale o il Piano Triennale di
Formazione del Personale). L’adozione del POLA non è obbligatoria ma
il Legislatore ha stabilito che il lavoro agile si applica comunque
ad almeno il 30% dei dipendenti (invece del 60% in caso di adozione
del Piano), così come previsto dalla Legge Madia. La scelta sulla
progressività e sulla gradualità dello sviluppo del lavoro agile è
comunque rimessa ad ogni amministrazione.
Vengono infine definite indicatori minimi da introdurre e monitorare
nel 2021, così da creare la base di partenza per successive serie
storiche. Tali indicatori fanno riferimento:
• alle condizioni abilitanti del lavoro agile, valutate in termini
di Salute Organizzativa, Salute Professionale, Salute
Economico-Finanziaria e Salute Digitale;
• alla stato di implementazione, quantitativa e qualitativa;
• alle performance organizzative, in termini di efficienza,
efficacia ed economicità;
• agli impatti, esterni ed interni
Le linee guida forniscono, pertanto, alcune indicazioni
metodologiche per supportare le amministrazioni nel passaggio della
modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria,
in linea con quanto richiesto dall’articolo 14, comma 1, della legge
7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 263, comma 4-bis,
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
focalizzando l’attenzione sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)
e sugli indicatori di performance, funzionali ad un’adeguata
attuazione e a un progressivo sviluppo del lavoro agile. L’approccio
proposto è, quindi, quello di un’applicazione progressiva e graduale
in quanto le scelte sulla programmazione del lavoro agile sono
rimesse all’amministrazione, che deve elaborare un programma di
sviluppo nell’arco temporale di un triennio.
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Ministero
dell'Economia e delle Finanze
Direttiva concernente le modalità organizzative per lo svolgimento
delle attività correlate alla definizione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 44/2021
Regioni, norme della Regione Siciliana, ricalcolo degli
assegni vitalizi.
Norme impugnate: Art. 1, c. 12° e 13°, della legge della Regione
Siciliana 28/11/2019, n. 19.
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Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - Parere n. 39639/2021
Reclutamento di Personale Dirigenziale e non dirigenziale
ai sensi dell’art. 30 del D.lgs n.165/2001
Il parere della Ragioneria generale dello Stato chiarisce la materia
del reclutamento di personale mediante procedure di mobilità
volontaria, anche intercompartimentale, tra pubbliche
amministrazioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n.
165/2001, risultando un’utile guida per conoscere quali sono gli
enti che al momento attuale devono rispettare le limitazioni in
materia di assunzioni e gli effetti dei trasferimenti di personale
sul bilancio e ai fini della quantificazione degli spazi
assunzionali.
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Corte
costituzionale - Sentenza n. 28/2021
Impiego pubblico. Malattia
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 68, comma 3, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che
richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non
esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per
malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli
di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Si
tratta di un ritardo storico del legislatore rispetto alla
contrattazione collettiva. Quest'ultima, con la sua naturale
dinamicità, è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo
dei protocolli di cura per le gravi patologie e in particolare delle
cosiddette terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti;
ciò al contrario non è avvenuto per la disciplina normativa, che,
risalente ad anni ormai lontani, non è più adeguata al contesto
attuale, caratterizzato dalla profonda evoluzione delle terapie.
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2021.
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Corte di
giustizia europea
Istituto della reperibilità
La Corte di giustizia europea in due diverse e recenti sentenze
disegna i confini entro i quali vanno remunerate le ore in cui un
dipendente deve restare a disposizione dell’azienda.
La reperibilità è orario di lavoro se limita il tempo libero,
l’obbligo di reperibilità, pertanto, si qualifica come orario di
lavoro solo quando sussistono vincoli tali da pregiudicare in
maniera rilevante la capacità di gestire il tempo libero; tale
pregiudizio non ricorre se le difficoltà organizzative derivano da
fattori naturali o da scelte del lavoratore.
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