aprile 2019 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

29/04/2019

  Info Aran Sicilia

In attesa che venga firmato il nuovo CCRL 2016/2018 del personale regionale del  comparto non dirigenziale e come anticipato nella newsletter di marzo, propongo di seguito l’approfondimento di alcuni articoli in esso contenuti.
Potete, inoltre, sollecitare alla mail
urp@aransicilia.it  l’esame di altri istituti del nuovo CCRL.

Articolo 16 – Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale
L’art. 16 prevede l’istituzione presso l’Aran Sicilia, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL, di una Commissione paritetica alla quale sono affidati i seguenti compiti:
- prevedere la revisione dell’attuale classificazione del personale;
- operare una verifica delle declaratorie di categoria in relazione ai cambiamenti dei processi organizzativi e gestionali ed una conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi ;
- effettuare un’analisi di alcune specificità professionali ai fini di una loro valorizzazione anche attraverso la previsione di specifiche sezioni contrattuali ;
- effettuare un’analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento;
- la Commissione concluderà i suoi lavori entro il mese di settembre 2019 formulando proposte organiche alle parti negoziali.

Alla Commissione è quindi affidato un compito delicato e innovativo, che richiede tutte le cautele possibili, vista la fondamentale importanza che riveste la riclassificazione   per il personale regionale sotto il profilo professionale, e per l’Amministrazione sotto il profilo organizzativo e funzionale.

Articolo 17 - Sistema di classificazione 
Nelle more della definizione dei lavori della Commissione paritetica, prevista dal suddetto art.16, si conferma il sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 19 del CCRL del personale del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002/2005, con le  seguenti modifiche:
a decorrere dal 31 dicembre 2018 sono istituite nuove posizioni economiche apicali in ciascuna categoria, come di seguito indicate:
- categoria A:  posizione economica A6
- categoria B:  posizione economica B7
- categoria C:  posizione economica C9
- categoria D:  posizione economica D7

   
  Legislazione

L. 12 aprile 2019, n. 31  "Disposizioni in materia di azione di classe".
Pubblicata nella G.U. n. 92 del 2019
La class action è legge e si compone di 7 articoli attraverso i quali viene riformato l'istituto dell'azione di classe, attualmente previsto dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005), riconducendone la disciplina al codice di procedura civile. Viene riconosciuta tutela a tutti i diritti individuali omogenei non necessariamente legati alla materia del consumo e vengono fatti rientrare tra i soggetti legittimati all'azione anche le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi comprendano la tutela dei diritti oggetto della domanda, nonché ciascun componente della classe.
Viene, dunque, introdotto il Titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe (art. 1) e il Titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe (art. 2).
Viene, inoltre, prevista l'applicabilità della sanzione penale (articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) sono abrogati. La riforma si applicherà in ogni caso "alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore", ossia a partire dal 19 aprile 2020. Mentre, alle condotte illecite poste in essere precedentemente continueranno "ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore", ovvero il vecchio codice del consumo.
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  Giurisprudenza

Corte costituzionale - Sentenza n. 62/2019
Gli incentivi all’esodo devono essere rimessi alla contrattazione collettiva
Con la sentenza n. 62 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., dell’art. 17 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18, nella parte in cui, al fine di favorire il ricambio generazionale dei dipendenti della stessa Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevede un incentivo all’esodo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si dimetta anticipatamente dal servizio, poiché la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato ricade nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere rimessa alla contrattazione collettiva, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
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Corte costituzionale - Sentenza n. 81/2019
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 17 aprile 2019, n. 16
Pubblico impiego
E’ stata dichiarata incostituzionale la normativa del Friuli-Venezia Giulia sull'inquadramento dei giornalisti che prestano servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico regionale e degli enti del SSN, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (n. 5/2018) la quale prevede che, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della l. 7 giugno 2000, n. 150 («Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»), al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico
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Corte costituzionale - Sentenza n. 75/2019
La corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. La Corte ha evidenziato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
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Corte dei conti Sicilia - Sentenza  n. 213/2019
Dipendenti Pubblici assenteisti, le sanzioni devono essere proporzionate.
La Corte dei conti siciliana ha azzerato il danno all’immagine di un dipendente per le poche ore di violazione della propria presenza in ufficio, non essendo stata fornita puntuale dimostrazione del clamore mediatico necessario per la quantificazione equitativa del danno subito dall’ente.
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  Varie

Dossier  parlamentare del 4 Aprile 2019
Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione:
Deleghe  per  la  riforma  del  lavoro  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
Delega in materia di accesso al pubblico impiego;
Delega per favorire il merito e la premialità;
Delega per il riordino della disciplina della dirigenza;
Delega  in  materia  di  mobilità  del  personale  pubblico  ed incarichi ad essi conferibili;
Delega  in  materia  di  contrattazione  collettiva  nel  pubblico impiego  e  per  la  revisione  di  alcune  norme  concernenti  i  pubblici dipendenti.
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  Voglio ricordare...

25 aprile 1945
Con la liberazione delle grandi città del Settentrione e la resa dei tedeschi in Italia, la primavera del 1945 segnò la fine del nazifascismo nel nostro Paese. La data del 25 aprile, giorno della liberazione di Milano, fu scelta in seguito come anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo.
La mafia prima e dopo lo sbarco in Sicilia
Non è stata mai provata una collaborazione diretta tra gli Alleati e la mafia per favorire l’invasione della Sicilia del 1943, anche se Vito Genovese, il luogotenente di Lucky Luciano, fu l’aiutante e interprete di Charles Poletti, già governatore dello Stato di New York, comandante militare degli affari civili dell’AMGOT – Allied Military Government Occupied Territories, il Governo militare alleato dei territori occupati. Sta di fatto che dopo lo sbarco in Sicilia e la conseguente situazione caotica gli occupanti si rivolsero ai soggetti che potessero garantire il controllo del territorio. Accadde così che mafiosi dello stampo di Calogero Vizzini e Giuseppe Genco Russo assumessero cariche pubbliche. La mafia acquisì il controllo del mercato nero, evento questo che favorì la ricostituzione del suo tessuto criminale.
L’AMGOT ebbe un rapporto più concreto con il MIS, il Movimento Indipendentista Siciliano, a cui dopo lo sbarco in Sicilia “i responsabili del governo militare di occupazione affidarono il 90% delle amministrazioni”, come denunciò la prima relazione della Commissione parlamentare antimafia del 1972 . Il MIS nel 1944 costituì l’EVIS – Esercito Volontario per l’Indipendenza della Sicilia di cui fecero parte banditi e mafiosi.
La mappa degli eventi di quei primi mesi del 1945 (da Focus)