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In attesa che venga
firmato il nuovo CCRL 2016/2018 del personale regionale del
comparto non dirigenziale e come anticipato nella newsletter di
marzo, propongo di seguito l’approfondimento di alcuni articoli in
esso contenuti.
Potete, inoltre, sollecitare alla mail
urp@aransicilia.it l’esame
di altri istituti del nuovo CCRL.
Articolo 16 – Commissione paritetica sui sistemi di
classificazione professionale
L’art. 16 prevede l’istituzione presso l’Aran Sicilia, entro trenta
giorni dalla sottoscrizione del presente CCRL, di una Commissione
paritetica alla quale sono affidati i seguenti compiti:
- prevedere la revisione dell’attuale classificazione del personale;
- operare una verifica delle declaratorie di categoria in relazione
ai cambiamenti dei processi organizzativi e gestionali ed una
conseguente verifica dei contenuti dei profili professionali in
relazione ai nuovi modelli organizzativi ;
- effettuare un’analisi di alcune specificità professionali ai fini
di una loro valorizzazione anche attraverso la previsione di
specifiche sezioni contrattuali ;
- effettuare un’analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo
delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva
il loro effettivo accrescimento;
- la Commissione concluderà i suoi lavori entro il mese di settembre
2019 formulando proposte organiche alle parti negoziali.
Alla Commissione è quindi affidato un compito delicato e innovativo,
che richiede tutte le cautele possibili, vista la fondamentale
importanza che riveste la riclassificazione per il personale
regionale sotto il profilo professionale, e per l’Amministrazione
sotto il profilo organizzativo e funzionale.
Articolo 17 - Sistema di classificazione
Nelle more della definizione dei lavori della Commissione
paritetica, prevista dal suddetto art.16, si conferma il sistema di
classificazione del personale previsto dall’art. 19 del CCRL del
personale del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico
2002/2005, con le seguenti modifiche:
a decorrere dal 31 dicembre 2018 sono istituite nuove posizioni
economiche apicali in ciascuna categoria, come di seguito indicate:
- categoria A: posizione economica A6
- categoria B: posizione economica B7
- categoria C: posizione economica C9
- categoria D: posizione economica D7 |
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L. 12
aprile 2019, n. 31 "Disposizioni in materia di azione di classe".
Pubblicata nella G.U. n. 92 del 2019
La class action è legge e si compone di 7 articoli attraverso i
quali viene riformato l'istituto dell'azione di classe, attualmente
previsto dal Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005),
riconducendone la disciplina al codice di procedura civile. Viene
riconosciuta tutela a tutti i diritti individuali omogenei non
necessariamente legati alla materia del consumo e vengono fatti
rientrare tra i soggetti legittimati all'azione anche le
organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi
comprendano la tutela dei diritti oggetto della domanda, nonché
ciascun componente della classe.
Viene, dunque, introdotto il Titolo VIII-bis del libro quarto del
codice di procedura civile, in materia di azione di classe (art. 1)
e il Titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, in materia di azione di classe (art. 2).
Viene, inoltre, prevista l'applicabilità della sanzione penale
(articolo 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo (D.Lgs. n.
206 del 2005) sono abrogati. La riforma si applicherà in ogni caso
"alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data
della sua entrata in vigore", ossia a partire dal 19 aprile 2020.
Mentre, alle condotte illecite poste in essere precedentemente
continueranno "ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della
medesima data di entrata in vigore", ovvero il vecchio codice del
consumo.
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Corte
costituzionale - Sentenza n. 62/2019
Gli incentivi all’esodo devono essere rimessi alla
contrattazione collettiva
Con la sentenza n. 62 del 2019 il Giudice delle leggi ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, comma
2, lett. l), Cost., dell’art. 17 della legge della Provincia
autonoma di Trento 29 dicembre 2017, n. 18, nella parte in cui, al
fine di favorire il ricambio generazionale dei dipendenti della
stessa Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli
enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona,
prevede un incentivo all’esodo del personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato che si dimetta anticipatamente dal servizio,
poiché la disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato ricade
nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello
Stato, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere rimessa
alla contrattazione collettiva, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001,
n. 165.
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Corte
costituzionale - Sentenza n. 81/2019
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 17 aprile 2019, n. 16
Pubblico impiego
E’ stata dichiarata incostituzionale la normativa del Friuli-Venezia
Giulia sull'inquadramento dei giornalisti che prestano servizio
presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del
comparto unico regionale e degli enti del SSN, per violazione
dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - la legge della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (n. 5/2018) la quale prevede
che, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della l. 7
giugno 2000, n. 150 («Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni»), al personale
iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli
uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico
del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario
nazionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico
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Corte
costituzionale - Sentenza n. 75/2019
La corte costituzionale dichiara l’illegittimità
costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese),
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221,
inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita
con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata
dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante
alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione
della predetta ricevuta. La Corte ha evidenziato che il divieto di
notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti,
introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 cod. proc. civ.),
nella prima parte del censurato art. 16-septies del d.l. n. 179 del
2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne,
cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24)
in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a
controllare la propria casella di posta elettronica.
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Corte dei
conti Sicilia - Sentenza n. 213/2019
Dipendenti Pubblici assenteisti, le sanzioni devono essere
proporzionate.
La Corte dei conti siciliana ha azzerato il danno all’immagine di un
dipendente per le poche ore di violazione della propria presenza in
ufficio, non essendo stata fornita puntuale dimostrazione del
clamore mediatico necessario per la quantificazione equitativa del
danno subito dall’ente.
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25 aprile
1945
Con la liberazione delle grandi città del Settentrione e la
resa dei tedeschi in Italia, la primavera del 1945 segnò la fine del
nazifascismo nel nostro Paese. La data del 25 aprile, giorno della
liberazione di Milano, fu scelta in seguito come anniversario della
Liberazione dell'Italia dal nazifascismo.
La mafia prima e dopo lo sbarco in Sicilia
Non è stata mai provata una collaborazione diretta tra gli Alleati e
la mafia per favorire l’invasione della Sicilia del 1943, anche se
Vito Genovese, il luogotenente di Lucky Luciano, fu l’aiutante e
interprete di Charles Poletti, già governatore dello Stato di New
York, comandante militare degli affari civili dell’AMGOT – Allied
Military Government Occupied Territories, il Governo militare
alleato dei territori occupati. Sta di fatto che dopo lo sbarco in
Sicilia e la conseguente situazione caotica gli occupanti si
rivolsero ai soggetti che potessero garantire il controllo del
territorio. Accadde così che mafiosi dello stampo di Calogero
Vizzini e Giuseppe Genco Russo assumessero cariche pubbliche. La
mafia acquisì il controllo del mercato nero, evento questo che
favorì la ricostituzione del suo tessuto criminale.
L’AMGOT ebbe un rapporto più concreto con il MIS, il Movimento
Indipendentista Siciliano, a cui dopo lo sbarco in Sicilia “i
responsabili del governo militare di occupazione affidarono il 90%
delle amministrazioni”, come denunciò la prima relazione della
Commissione parlamentare antimafia del 1972 . Il MIS nel 1944
costituì l’EVIS – Esercito Volontario per l’Indipendenza della
Sicilia di cui fecero parte banditi e mafiosi.
La mappa degli eventi di quei primi mesi del 1945 (da Focus) |