febbraio 2019 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

27/02/2019

   
  Legislazione

Ministero delle Finanze - Decreto ministeriale 25 gennaio 2019
Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2019, n. 30.
Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
A decorrere dall'anno 2017 alla Regione Siciliana viene attribuito un importo pari ai 3,64 decimi dell'imposta sul valore aggiunto - IVA afferente all'ambito regionale, determinato con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, secondo i tempi e le modalità definiti dal presente decreto.
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Legge 11 febbraio 2019, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
La Legge di conversione del decreto semplificazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019  e gli argomenti trattati sono eterogenei, spaziano dalla semplificazione per le imprese, al sovraffollamento delle strutture carcerarie, fino alla rottamazione-ter.
Vi ritroviamo anche una serie di importanti novità “digitali”, che sembrano destinate a ridisegnare il quadro degli equilibri anche istituzionali:
Trasferimento delle funzioni commissariali per l’attivazione dell’Agenda digitale;
Piattaforme digitali; Modifiche al regime di imposta sui servizi digitali;
Trasmissione indirizzi PEC da parte dei professionisti non organizzati in ordini o collegi;Copie di cortesia; Disposizioni in materia di elezione degli ordini forensi.
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Legge Reg. 22 febbraio 2019, n. 1
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di stabilità regionale
G.U.R.S. 26 febbraio 2019, n. 9 - Parte I
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  Giurisprudenza

Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lazio - Delibera n. 71/2018
Incarichi esterni, illegittimi senza verifica delle carenze di risorse interne alla Pa
"Nuovo intervento della magistratura contabile sugli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'ente pubblico sulla base dell'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, che in via eccezionale consente il conferimento di funzioni dirigenziali a tempo determinato «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione».
In linea con i precedenti giurisprudenziali in materia, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la delibera n. 71/2018 interpreta in chiave restrittiva la facoltà per l'ente di utilizzare l’istituto per sopperire al fabbisogno di personale occorrente al funzionamento della Pa." Il visto è negato per mancato espletamento - prima della procedura comparativa - dell'interpello interno necessario per verificare la carenza, nei ruoli interni della P.A. nominante, di professionalità dirigenziali analoghe a quella del dirigente esterno
La non rinvenibilità nei ruoli della P.A., deve essere apprezzata oggettivamente, in modo da limitare il ricorso a contratti al di fuori dei ruoli dirigenziali, costituenti deroghe al principio del pubblico concorso, sia in ossequio a ragioni di contenimento della spesa pubblica, sia per non mortificare le aspettative professionali dei dirigenti interni. Il provvedimento all'esame è carente di esaustiva motivazione anche riguardo al requisito della "comprovata qualificazione professionale", richiesto dal comma 6, che deve essere ben esplicitato, a monte, nel bando e ben motivato, a valle, in relazione alla specifica peculiarità delle prestazioni che l'estraneo è in grado di rendere, rispetto a quelle dei dirigenti già in servizio, con valutazione da effettuarsi in stretta connessione con la particolarità dei compiti, non essendo sufficiente un generico rinvio alla adeguatezza delle esperienze risultanti dal curriculum del candidato. Ai fini delle nomine ex comma 5 bis ed ex comma 6 dell'art.19, non possono essere utilizzati i medesimi criteri di scelta: per il comma 6 va identificato quel quid pluris necessario per supportare la nomina e la motivazione deve essere più rigorosa rispetto a quella data riguardo al comma 5 bis, sulla scorta dei requisiti di partecipazione più stringenti posti nell'avviso ed in applicazione dei criteri di scelta specificamente enunciati, nel medesimo, con un maggiore margine di definizione.
Data Adunanza: 23/07/2018 - Data Deposito: 05/12/2018
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 10/2019
Pubblico impiego – giornalisti in servizio presso uffici stampa delle P.A. – non applicabilità del CCN di Lavoro giornalistico – incostituzionalità art. 17 comma 97 L. n. 9/2017 regione Lazio-violazione art. 117 comma 2 lett.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e comma 97, della legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie) nella parte in cui prevede che nelle more dell’attuazione dell’art. 9 comma 5 L. n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all’albo dei giornalisti che, a seguito di concorso presta servizio presso gli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. Dicono i giudici: “La previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, vìola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici , a seguito della privatizzazione,  è disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva (di competenza dell’Aran), espressamente regolata dall’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
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Corte di Cassazione Civ. Sez. Lavoro - Ordinanza n. 3314/2019
Impiego Pubblico, Enti pubblici, in genere Rapporto di pubblico impiego.
In tema di rapporti di lavoro, ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni.
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Tar Lazio - Roma - Sez. I bis, 28/01/2019, n. 1051
Associazione "A.P." e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
Associazioni e attività sindacali
E' inammissibile un ricorso presentato da una associazione sindacale non firmataria della ipotesi di Accordo sindacale avverso gli atti che le hanno negato la legittimazione a fruire degli istituti di relazioni sindacali nel caso di mancata notifica ad almeno una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. L'inammissibilità deriva dalla mancata notifica ad alcuna delle parti controinteressate e, nello specifico, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo che, come tali, hanno accesso al sistema delle relazioni sindacali e ai relativi istituti, riservati ai firmatari del suddetto accordo e, in particolare, a effettuare la contrattazione integrativa nazionale e decentrata, a essere destinatarie dell'informazione preventiva e successiva, a essere consultate nelle materie e nei limiti di cui all'art. 17 del D.P.R. 7 maggio 2008 e a attivare la concertazione. (Dichiara inammissibile il ricorso)
Il controinteressato è quel soggetto titolare di una posizione giuridica, omogenea ma opposta a quella del ricorrente, consistente in una posizione di vantaggio arrecatagli dall'attività amministrativa e la notifica ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità del ricorso ex art. 41, comma 2, c.p.a. Il controinteressato deve essere nominativamente indicato nel provvedimento o facilmente individuabile in base all'atto gravato. (Dichiara inammissibile il ricorso)
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Tar Puglia – Bari - Sez. III, 14 gennaio 2019, Ordinanza n. 49
Ampiezza e limiti del diritto di accesso previsto nel Codice Appalti
Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad una gara di appalto è specificamente regolamentato, prima dall’art. 13 dlgs n. 163/2006, e poi art. 53 dlgs n. 50/2016 di analogo tenore. Il Codice Appalti consente quindi l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. Il Tar Puglia, pertanto, ha ordinato di concedere, su richiesta dell’impresa ricorrente, l’accesso integrale alla documentazione di gara, dopo che l’amministrazione aveva concesso l’accesso oscurando parti del progetto tecnico e parte della relazione giustificativa dell’anomalia, oltre ad altri documenti considerati sensibili. Il diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di segretezza. E’ quindi evidente, secondo il Tar, che l’accesso di cui alle disposizioni citate deve consentire anche l’estrazione di copia senza alcuna limitazione.
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  Varie
Regolamento (UE) 2019/127 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019
Istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e  abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio dell’Unione Europea. L'obiettivo di Eurofound è di sostenere la Commissione, gli altri organi, agenzie e istituzioni dell'Unione, gli Stati membri e le parti sociali nell'elaborazione e attuazione delle politiche volte e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, elaborando politiche per l'occupazione e promuovendo il dialogo sociale.
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  Voglio ricordare...

Nella newsletter di Febbraio voglio ricordare Mario Francese  nato a Siracusa il 6 Febbraio 1925. E' stato uno straordinario giornalista, ucciso da Cosa Nostra il 26 Gennaio 1979 dopo essersi occupato di numerose inchieste sugli affari della mafia. Nel 1957 venne assunto alla Regione con il ruolo di capo ufficio stampa dell'assessorato ai Lavori Pubblici; assunzione che divenne definitiva, però, solo nel 1958. Nel frattempo intraprese la collaborazione con  il "Giornale di Sicilia" di Palermo, dove gli venne affidata la cronaca giudiziaria. A poco a poco iniziò a farsi strada nel mondo del giornalismo, divenendo sempre più apprezzato, e quando si trovò a dover scegliere tra continuare a lavorare alla Regione o continuare la strada del giornalismo, scelse quest'ultima strada. Il 'metodo Francese' guardava all'essenza dei fatti, alla ricerca della verità, alla denuncia delle illegalità. Rinnovare il suo ricordo è un'esigenza vitale per continuare ad avere il coraggio di scegliere da che parte stare, e cioè dalla parte della libertà di espressione e di informazione, dalla parte di chi continua a fare il suo lavoro con intelligenza ed impegno, senza condizionamenti o compiacenza verso i gruppi di poteri collusi.
"Uomini del Colorado, vi saluto e me ne vado" (tipico saluto di Mario Francese quando salutava la redazione prima di andare via).