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Ministero
delle Finanze - Decreto ministeriale 25 gennaio 2019
Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 febbraio 2019, n. 30.
Modalità di attribuzione alla Regione Siciliana della
compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
A decorrere dall'anno 2017 alla Regione Siciliana viene attribuito
un importo pari ai 3,64 decimi dell'imposta sul valore aggiunto -
IVA afferente all'ambito regionale, determinato con riferimento al
gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione
diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio
1998, n. 183, secondo i tempi e le modalità definiti dal presente
decreto.
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Legge 11
febbraio 2019, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione
La Legge di conversione del decreto semplificazione è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 e
gli argomenti trattati sono eterogenei, spaziano dalla
semplificazione per le imprese, al sovraffollamento delle strutture
carcerarie, fino alla rottamazione-ter.
Vi ritroviamo anche una serie di importanti novità “digitali”, che
sembrano destinate a ridisegnare il quadro degli equilibri anche
istituzionali:
Trasferimento delle funzioni commissariali per l’attivazione
dell’Agenda digitale;
Piattaforme digitali; Modifiche al regime di imposta sui servizi
digitali;
Trasmissione indirizzi PEC da parte dei professionisti non
organizzati in ordini o collegi;Copie di cortesia; Disposizioni in
materia di elezione degli ordini forensi.
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Legge Reg.
22 febbraio 2019, n. 1
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. Legge di
stabilità regionale
G.U.R.S. 26 febbraio 2019, n. 9 - Parte I
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Corte dei
Conti, Sezione Controllo Regione Lazio - Delibera n. 71/2018
Incarichi esterni, illegittimi senza verifica delle carenze
di risorse interne alla Pa
"Nuovo intervento della magistratura contabile sugli incarichi
dirigenziali a soggetti esterni all'ente pubblico sulla base
dell'articolo 19, comma 6, del Dlgs 165/2001, che in via eccezionale
consente il conferimento di funzioni dirigenziali a tempo
determinato «a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione».
In linea con i precedenti giurisprudenziali in materia, la Corte dei
conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, con la delibera
n. 71/2018 interpreta in chiave restrittiva la facoltà per l'ente di
utilizzare l’istituto per sopperire al fabbisogno di personale
occorrente al funzionamento della Pa." Il visto è negato per mancato
espletamento - prima della procedura comparativa - dell'interpello
interno necessario per verificare la carenza, nei ruoli interni
della P.A. nominante, di professionalità dirigenziali analoghe a
quella del dirigente esterno
La non rinvenibilità nei ruoli della P.A., deve essere apprezzata
oggettivamente, in modo da limitare il ricorso a contratti al di
fuori dei ruoli dirigenziali, costituenti deroghe al principio del
pubblico concorso, sia in ossequio a ragioni di contenimento della
spesa pubblica, sia per non mortificare le aspettative professionali
dei dirigenti interni. Il provvedimento all'esame è carente di
esaustiva motivazione anche riguardo al requisito della "comprovata
qualificazione professionale", richiesto dal comma 6, che deve
essere ben esplicitato, a monte, nel bando e ben motivato, a valle,
in relazione alla specifica peculiarità delle prestazioni che
l'estraneo è in grado di rendere, rispetto a quelle dei dirigenti
già in servizio, con valutazione da effettuarsi in stretta
connessione con la particolarità dei compiti, non essendo
sufficiente un generico rinvio alla adeguatezza delle esperienze
risultanti dal curriculum del candidato. Ai fini delle nomine ex
comma 5 bis ed ex comma 6 dell'art.19, non possono essere utilizzati
i medesimi criteri di scelta: per il comma 6 va identificato quel
quid pluris necessario per supportare la nomina e la motivazione
deve essere più rigorosa rispetto a quella data riguardo al comma 5
bis, sulla scorta dei requisiti di partecipazione più stringenti
posti nell'avviso ed in applicazione dei criteri di scelta
specificamente enunciati, nel medesimo, con un maggiore margine di
definizione.
Data Adunanza: 23/07/2018 - Data Deposito: 05/12/2018
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 10/2019
Pubblico impiego – giornalisti in servizio presso uffici stampa
delle P.A. – non applicabilità del CCN di Lavoro giornalistico –
incostituzionalità art. 17 comma 97 L. n. 9/2017 regione
Lazio-violazione art. 117 comma 2 lett.
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 17, comma 50, lettera i), numero 5), e comma 97, della
legge della Regione Lazio 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative,
correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica
regionale. Disposizioni varie) nella parte in cui prevede che nelle
more dell’attuazione dell’art. 9 comma 5 L. n. 150/2000 (Disciplina
delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche
amministrazioni), al personale iscritto all’albo dei giornalisti
che, a seguito di concorso presta servizio presso gli uffici stampa
della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto
nazionale di lavoro giornalistico. Dicono i giudici: “La previsione,
da parte della legge regionale impugnata, di applicazione ai
giornalisti inquadrati, a seguito di concorso pubblico, nel
personale di ruolo della Regione di un contratto collettivo non
negoziato dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle organizzazioni datoriali
degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana,
vìola l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici , a
seguito della privatizzazione, è disciplinata dalle disposizioni
del codice civile e dalla specifica contrattazione collettiva (di
competenza dell’Aran), espressamente regolata dall’art. 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche)”.
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Corte di
Cassazione Civ. Sez. Lavoro - Ordinanza n. 3314/2019
Impiego Pubblico, Enti pubblici, in genere Rapporto di pubblico
impiego.
In tema di rapporti di lavoro, ai fini della qualificabilità come
rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle
dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il
dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione
pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini
istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario
l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un
rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità
per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove
assunzioni.
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Tar Lazio -
Roma - Sez. I bis, 28/01/2019, n. 1051
Associazione "A.P." e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
e altri
Associazioni e attività sindacali
E' inammissibile un ricorso presentato da una associazione sindacale
non firmataria della ipotesi di Accordo sindacale avverso gli atti
che le hanno negato la legittimazione a fruire degli istituti di
relazioni sindacali nel caso di mancata notifica ad almeno una delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.
L'inammissibilità deriva dalla mancata notifica ad alcuna delle
parti controinteressate e, nello specifico, alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo che, come tali, hanno
accesso al sistema delle relazioni sindacali e ai relativi istituti,
riservati ai firmatari del suddetto accordo e, in particolare, a
effettuare la contrattazione integrativa nazionale e decentrata, a
essere destinatarie dell'informazione preventiva e successiva, a
essere consultate nelle materie e nei limiti di cui all'art. 17 del
D.P.R. 7 maggio 2008 e a attivare la concertazione. (Dichiara
inammissibile il ricorso)
Il controinteressato è quel soggetto titolare di una posizione
giuridica, omogenea ma opposta a quella del ricorrente, consistente
in una posizione di vantaggio arrecatagli dall'attività
amministrativa e la notifica ad almeno un controinteressato è
condizione di ammissibilità del ricorso ex art. 41, comma 2, c.p.a.
Il controinteressato deve essere nominativamente indicato nel
provvedimento o facilmente individuabile in base all'atto gravato.
(Dichiara inammissibile il ricorso)
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Tar Puglia
– Bari - Sez. III, 14 gennaio 2019, Ordinanza n. 49
Ampiezza e limiti del diritto di accesso previsto nel Codice Appalti
Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa relativa ad
una gara di appalto è specificamente regolamentato, prima dall’art.
13 dlgs n. 163/2006, e poi art. 53 dlgs n. 50/2016 di analogo
tenore. Il Codice Appalti consente quindi l’accesso al concorrente
che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi
in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito
della quale viene formulata la richiesta di accesso. Il Tar Puglia,
pertanto, ha ordinato di concedere, su richiesta dell’impresa
ricorrente, l’accesso integrale alla documentazione di gara, dopo
che l’amministrazione aveva concesso l’accesso oscurando parti del
progetto tecnico e parte della relazione giustificativa
dell’anomalia, oltre ad altri documenti considerati sensibili. Il
diritto di accesso agli atti di una gara di appalto deve essere
riconosciuto anche quando vi è l’opposizione di altri partecipanti
controinteressati per la tutela di segreti tecnici e commerciali, in
quanto esso è prevalente rispetto all’esigenza di riservatezza o di
segretezza. E’ quindi evidente, secondo il Tar, che l’accesso di cui
alle disposizioni citate deve consentire anche l’estrazione di copia
senza alcuna limitazione.
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