novembre 2018 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

30/11/2018

  Info Aran Sicilia

Per il 4 Dicembre all’Aran Sicilia sono previste due riunioni di grande interesse alla presenza delle Organizzazioni Sindacali:
• alle ore 9,30 “Mobilità straordinaria”.
• alle ore 12,00 proposta di riconsiderazione del “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” di cui all’art. 7, comma 2 del D.P.reg.n. 52/2012.

   
  Legislazione

Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 30 ottobre 2018, n. 1033
Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing).
Provvedimento pubblicato nella G.U. 19 novembre 2018, n. 269.
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Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare del 5 novembre 2018
Riforma sistema pensionistico e collocamenti in quiescenza anticipati
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  Giurisprudenza

Corte Costituzionale - Sentenza n. 200/2018, in tema di impiego pubblico, previsione per il personale non contrattualizzato.
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Conclusivamente, le questioni di costituzionalità sollevate dalla Corte dei conti rimettente vanno dichiarate non fondate.
Spetterebbe comunque al legislatore, nell’esercizio discrezionale delle scelte di politica economica e di compatibilità con l’esigenza di equilibrio della finanza pubblica, prevedere eventualmente quanto richiede il giudice rimettente: la riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, collocati in quiescenza nel quadriennio del blocco degli incrementi stipendiali, e che nello stesso periodo abbiano conseguito una progressione di carriera o un passaggio a un’area superiore.
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 213/2018
Per i giudici della Corte Costituzionale l’attuale sistema adottato per il calcolo del TFR per i dipendenti pubblici non viola l’articolo 36, né altri articoli della Costituzione, infatti, senza la decurtazione della retribuzione lorda i lavoratori in regime di TFR andrebbero a percepire una retribuzione netta più elevata rispetto a quelli in regime di TFS e ciò equivarrebbe ad una disparità di trattamento ai fini fiscali, con conseguente violazione del principio di invarianza della retribuzione. La Corte Costituzionale chiarisce che la suddetta decurtazione non ha alcun effetto sul piano previdenziale dal momento che lo stesso DPCM del 20 dicembre 1999 ha previsto un recupero - in misura pari alla riduzione del 2,5% - tramite un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali.
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 194/2018
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
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Corte Costituzionale - Sentenza n. 196/2018
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 14 novembre 2018, n. 45
Impiego pubblico - Istituzione dell'area della vice-dirigenza regionale - Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi - Incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali. - Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), art. 10; legge della Regione Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montate e disposizioni diverse), art. 2, commi 2, 3 e 4. La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008, nonché dell'art. 2, comma 2, limitatamente alle parole «prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della vice dirigenza», e commi 3 e 4, della legge reg. Liguria n. 42 del 2008. “La disciplina dell'istituzione dell'area della vice-dirigenza resta "affidata" alla contrattazione collettiva, da svolgersi in conformità a atti d’indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi». Considerato che il citato art. 17-bis non ha mai ricevuto applicazione e che non sono mai stati adottati né gli atti ministeriali di indirizzo, né i contratti collettivi nazionali di comparto, richiesti dal legislatore statale, deve concludersi che non è mai stata istituita l'area della vice-dirigenza e che, di conseguenza, le Regioni non avrebbero potuto istituirla.
Appare, pertanto, evidente l'illegittimità dell'iniziativa del legislatore ligure che ha disposto una spesa priva di copertura normativa, e quindi lesiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto relativa a una voce, quella che concerne l'indennità dei vice-dirigenti regionali, connessa all'istituzione di un ruolo del personale regionale, avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile». Non è superfluo ricordare che la contrattazione collettiva decentrata (cui può essere demandata la definizione del trattamento economico accessorio destinato all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali e a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 1998/2001) non può disciplinare materie che non siano a essa rimesse dalla contrattazione nazionale, né può dettare discipline contrastanti con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale.
I due livelli della contrattazione sono, infatti, gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione”.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 28165/2018
Rapporto di lavoro - Dipendenti ministeriali - Vice dirigenza- Mancato inquadramento superiore - Perdita di chance.
Estinzione del processo- perdita d'interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione del mutato quadro normativo e giurisprudenziale relativo all'oggetto della controversia.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 30126/18
Il caso di riferimento è quello di un geometra, ex dipendente di un Comune, che agisce in giudizio per ottenere l'accertamento dell'efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o per la declaratoria di invalidità o inefficacia delle dimissioni predette.  La Corte di Appello esclude che le dimissioni possano considerarsi il risultato di un momento di inconsapevolezza dell'agire.
La Corte di Cassazione invece ribalta il verdetto e rinvia alla Corte di Appello in diversa composizione e fissa alcuni principi di diritto.
Nel caso di dimissioni date sotto stress, ovvero per le dimissioni rese in un momento di forte turbamento psichico, per la giurisprudenza si applica l’istituto della riammissione in servizio. Tale principio di diritto nasce principalmente dal fatto che secondo la Cassazione le dimissioni, in generale, devono essere sempre autentiche, ossia deve trattarsi di atti voluti dal lavoratore. Quest’ultimo, quindi, deve pacificamente trovarsi in una situazione psichica che gli permetta di effettuare una scelta serena e consapevole.
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Corte dei Conti, Sez. regionali - Sentenza n. 843/2018
Sul riscatto a fini previdenziali del periodo del corso legale di laurea e sul maggior beneficio derivante dal metodo di calcolo regionale rispetto a quello statale
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Tar Palermo, Sez. I, ord. caut., 12 novembre 2018, n. 1048
Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento – Per figli minori fino a tre anni di età – Art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 – Deficienze di organico – Diniego – Motivazione specifica – Necessità.
In materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni pubbliche, genitore con figli minori fino a tre anni di età, previsto dall'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 le esigenze organizzative legate alle deficienze di organico non sono sufficienti ai fini del diniego dell'istanza, ove non siano accompagnate da un'adeguata motivazione che dia conto della peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni resa del soggetto istante, tali da renderlo difficilmente sostituibile.
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  Varie

Garante Protezione Dati Personali - Delibera 11 ottobre 2018, 467
Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 2016/679
Il Garante privacy ha diffuso una scheda informativa che riepiloga i principali diritti riconosciuti dal Gdpr agli interessati del trattamento dati
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