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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 200/2018, in tema di impiego
pubblico, previsione per il personale non contrattualizzato.
La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, terzo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica),
convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e
dell’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria),
convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, come
integrato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del
d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga
del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per
i pubblici dipendenti, a norma dell’art. 16, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Liguria, con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Conclusivamente, le questioni di costituzionalità sollevate dalla
Corte dei conti rimettente vanno dichiarate non fondate.
Spetterebbe comunque al legislatore, nell’esercizio discrezionale
delle scelte di politica economica e di compatibilità con l’esigenza
di equilibrio della finanza pubblica, prevedere eventualmente quanto
richiede il giudice rimettente: la riliquidazione dei trattamenti
pensionistici dei pubblici dipendenti, collocati in quiescenza nel
quadriennio del blocco degli incrementi stipendiali, e che nello
stesso periodo abbiano conseguito una progressione di carriera o un
passaggio a un’area superiore.
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 213/2018
Per i giudici della Corte Costituzionale l’attuale sistema
adottato per il calcolo del TFR per i dipendenti pubblici non viola
l’articolo 36, né altri articoli della Costituzione, infatti, senza
la decurtazione della retribuzione lorda i lavoratori in regime di
TFR andrebbero a percepire una retribuzione netta più elevata
rispetto a quelli in regime di TFS e ciò equivarrebbe ad una
disparità di trattamento ai fini fiscali, con conseguente violazione
del principio di invarianza della retribuzione. La Corte
Costituzionale chiarisce che la suddetta decurtazione non ha alcun
effetto sul piano previdenziale dal momento che lo stesso DPCM del
20 dicembre 1999 ha previsto un recupero - in misura pari alla
riduzione del 2,5% - tramite un corrispondente incremento figurativo
ai fini previdenziali.
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 194/2018
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di
vita e di lavoro) e degli artt. 2, 3 e 4 del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183).
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Corte
Costituzionale - Sentenza n. 196/2018
Provvedimento pubblicato nella G.U. del 14 novembre 2018, n. 45
Impiego pubblico - Istituzione dell'area della vice-dirigenza
regionale - Finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato degli incarichi - Incremento del Fondo per il trattamento
accessorio del personale con risorse ulteriori e diverse rispetto a
quelle tassativamente previste dai contratti collettivi nazionali. -
Legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni
collegate alla legge finanziaria 2008), art. 10; legge della Regione
Liguria 24 novembre 2008, n. 42 (Norme urgenti in materia di
personale, certificazione energetica, Comunità montate e
disposizioni diverse), art. 2, commi 2, 3 e 4. La Corte dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Liguria
n. 10 del 2008, nonché dell'art. 2, comma 2, limitatamente alle
parole «prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di
posizione e di risultato della vice dirigenza», e commi 3 e 4, della
legge reg. Liguria n. 42 del 2008. “La disciplina dell'istituzione
dell'area della vice-dirigenza resta "affidata" alla contrattazione
collettiva, da svolgersi in conformità a atti d’indirizzo del
Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte
relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da
destinarvi». Considerato che il citato art. 17-bis non ha mai
ricevuto applicazione e che non sono mai stati adottati né gli atti
ministeriali di indirizzo, né i contratti collettivi nazionali di
comparto, richiesti dal legislatore statale, deve concludersi che
non è mai stata istituita l'area della vice-dirigenza e che, di
conseguenza, le Regioni non avrebbero potuto istituirla.
Appare, pertanto, evidente l'illegittimità dell'iniziativa del
legislatore ligure che ha disposto una spesa priva di copertura
normativa, e quindi lesiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., in
quanto relativa a una voce, quella che concerne l'indennità dei
vice-dirigenti regionali, connessa all'istituzione di un ruolo del
personale regionale, avvenuta senza il necessario fondamento nella
contrattazione collettiva e in violazione della competenza statale
esclusiva in materia di «ordinamento civile». Non è superfluo
ricordare che la contrattazione collettiva decentrata (cui può
essere demandata la definizione del trattamento economico accessorio
destinato all'attuazione delle progressioni economiche orizzontali e
a sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività,
l'efficienza e l'efficacia dei servizi, ai sensi dell'art. 4, commi
1 e 2, del CCNL 1998/2001) non può disciplinare materie che non
siano a essa rimesse dalla contrattazione nazionale, né può dettare
discipline contrastanti con quanto stabilito dal contratto
collettivo nazionale.
I due livelli della contrattazione sono, infatti, gerarchicamente
ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a
seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti
all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata
e sotto-ordinata di contrattazione”.
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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 28165/2018
Rapporto di lavoro - Dipendenti ministeriali - Vice dirigenza-
Mancato inquadramento superiore - Perdita di chance.
Estinzione del processo- perdita d'interesse alla prosecuzione del
giudizio in ragione del mutato quadro normativo e giurisprudenziale
relativo all'oggetto della controversia.
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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 30126/18
Il caso di riferimento è quello di un geometra, ex
dipendente di un Comune, che agisce in giudizio per ottenere
l'accertamento dell'efficacia della revoca delle proprie dimissioni
e/o per la declaratoria di invalidità o inefficacia delle dimissioni
predette. La Corte di Appello esclude che le dimissioni possano
considerarsi il risultato di un momento di inconsapevolezza
dell'agire.
La Corte di Cassazione invece ribalta il verdetto e rinvia alla
Corte di Appello in diversa composizione e fissa alcuni principi di
diritto.
Nel caso di dimissioni date sotto stress, ovvero per le dimissioni
rese in un momento di forte turbamento psichico, per la
giurisprudenza si applica l’istituto della riammissione in servizio.
Tale principio di diritto nasce principalmente dal fatto che secondo
la Cassazione le dimissioni, in generale, devono essere sempre
autentiche, ossia deve trattarsi di atti voluti dal lavoratore.
Quest’ultimo, quindi, deve pacificamente trovarsi in una situazione
psichica che gli permetta di effettuare una scelta serena e
consapevole.
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Corte dei
Conti, Sez. regionali - Sentenza n. 843/2018
Sul riscatto a fini previdenziali del periodo del corso
legale di laurea e sul maggior beneficio derivante dal metodo di
calcolo regionale rispetto a quello statale
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Tar
Palermo, Sez. I, ord. caut., 12 novembre 2018, n. 1048
Pubblico impiego privatizzato - Trasferimento – Per figli minori
fino a tre anni di età – Art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 –
Deficienze di organico – Diniego – Motivazione specifica –
Necessità.
In materia di trasferimento del dipendente di amministrazioni
pubbliche, genitore con figli minori fino a tre anni di età,
previsto dall'art. 42 bis, d.lgs. n. 151 del 2001 le esigenze
organizzative legate alle deficienze di organico non sono
sufficienti ai fini del diniego dell'istanza, ove non siano
accompagnate da un'adeguata motivazione che dia conto della
peculiare professionalità ovvero specializzazione delle prestazioni
resa del soggetto istante, tali da renderlo difficilmente
sostituibile.
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