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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 9402/2017
Pubblica Amministrazione - Contratti a termine - Nullità -
Violazione dell'art. 1 e ss del D.Lgs. n. 368/2001
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Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 9728/2017
Impiego pubblico. Dirigenti Enti Locali .Reintegrazione nella
posizione apicale di Responsabile del settore tecnico lavori
pubblici.
La revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell'ambito
degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici
presupposti indicati dall'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. 31 marzo
1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero
mutamento dell'organo investito del potere di nomina.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 4323/2017
Impiego pubblico - indebito retributivo - norma applicabile –
principio di diritto
Nella sentenza i giudici della Corte chiariscono che il diritto
delle amministrazioni di richiedere, al dipendente che non ne aveva
diritto, le somme di indebito retributivo, si basa sull’art. 2033
cod.civ. (mentre per quanto riguarda la disciplina dell’indebito
pensionistico la norma da applicare per i pubblici dipendenti è
l’art. 162 comma 7 del DPR 1092/1973). L’art. 2033 stabilisce che:
“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò
che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede,
oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Sulla base di queste considerazioni la Corte ribadisce il seguente
principio di diritto: “In caso di pubblico impiego privatizzato, nel
caso di domanda proposta da una amministrazione nei confronti di un
proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di
retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione sia
avvenuta sine titulo, è consentita la ripetibilità delle somme ex
art. 2033 c.c. e tale ripetibilità non è esclusa per buona fede
dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo
soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”.
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Corte di
Cassazione, Sez. lavoro - Sentenza n. 4274/2017
Impiego pubblico - assenza per malattia - retribuzione erroneamente
corrisposta - richiesta di restituzione
Il Comune datore di lavoro, ha richiesto, ad una sua dipendente che
aveva accumulato quasi 20 mesi di assenza per malattia, la
restituzione della ritenuta sullo stipendio che, in base all’art. 21
del CCNL enti locali 1994-1997 il Comune avrebbe dovuto effettuare.
La Corte d’appello territoriale riformava la sentenza di primo grado
che aveva accolto la richiesta del Comune, sostenendo che il petitum
aveva ad oggetto quanto erroneamente corrisposto come indennità di
malattia e pertanto tale richiesta poteva essere effettuata soltanto
dall’ente previdenziale competente. Avverso la sentenza ricorre il
Comune argomentando che la domanda non aveva ad oggetto l’indennità
di malattia ma quanto erroneamente corrisposto, sulla base di quanto
stabilito dall’art. 21 del CCNL enti locali. La Suprema Corte
accoglie il ricorso stabilendo che qualora l’indebito abbia ad
oggetto non l’indennità di malattia ma somme di retribuzione non
spettanti, non venendo in rilievo il rapporto previdenziale tra il
prestatore di lavoro e l’ente previdenziale, le somme indebitamente
percepite devono essere restituite al datore di lavoro.
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Corte di
Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 5698/2017
Pubblico impiego contrattualizzato - art. 24 d.lgs. n.
165/2001 - onnicomprensività trattamento economico dirigenziale -
principio di diritto
Nell’accogliere il ricorso di una Azienda Sanitaria Provinciale
contro la sentenza della Corte territoriale che la condannava al
pagamento di una indennità ad un dirigente al quale erano stati
conferiti compiti ulteriori, gli Ermellini ricordano il seguente,
consolidato, principio di diritto: "nel rapporto di pubblico impiego
contrattualizzato il principio di omnicomprensività del trattamento
economico dirigenziale, previsto dall' art. 24 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in
ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale
il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, e non è
derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che
riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in
favore dell'Amministrazione". Inoltre i giudici proseguono chiarendo
che: "Anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non
dirigenziale questa Corte ha affermato che la prestazione può essere
considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal
profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il
datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il suo
potere di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza
all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di
assunzione o individuando il settore di attività nel quale la
mansione deve essere espletata".
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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 8722/2017
a. La violazione da parte del dipendente pubblico dell’obbligo di
esclusiva può comportare una sanzione disciplinare anche se la
relativa situazione d’incompatibilità venga rimossa a seguito di
diffida della P.A.
b. Nella valutazione, sul piano disciplinare, della gravità della
condotta di violazione dell’obbligo di esclusiva, va tenuto in
particolare conto del comportamento del dipendente dopo la diffida e
della mancata rimozione della situazione di incompatibilità.
c. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il principio
dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che l’inerzia
del datore di lavoro possa far sorgere nel dipendente il legittimo
affidamento sulla liceità della sua condotta, ove questa contrasti
con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dal
contratto collettivo.
Il caso che ha costituito l’occasione per le severissime
affermazioni della Corte è quello del direttore amministrativo di
una AUSL, il quale, diffidato dall’Amministrazione in data 20 aprile
2011 di rimuovere la situazione di incompatibilità rappresentata
dall’incarico di amministratore di una società in nome collettivo e
essendosi tardivamente dichiarato disposto a provvedervi in data 29
gennaio 2012, aveva ricevuto la relativa contestazione di addebito
solo nel dicembre 2013 ed era stato licenziato per giusta causa il
21 febbraio 2014. Nel giudizio conseguente, la Corte ha cassato la
decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo
il licenziamento disciplinare per l’affidamento del dipendente circa
l’accoglimento delle sue giustificazioni, originato dall’inerzia
dell’Amministrazione tra il gennaio 2012 e il dicembre 2013. La
Corte ha altresì indicato ai giudici di merito i criteri di legge da
seguire nella valutazione del caso.
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Corte di
Cassazione - Sentenza n. 9395/2017
Sul superamento del comporto per malattia dell’invalido assunto
obbligatoriamente.
In materia, la Corte ribadisce che le assenze per malattia collegate
allo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di
comporto, ai fini della conservazione del rapporto di lavoro, se
l’invalido sia stato adibito a mansioni incompatibili con le sue
condizioni di salute. In tal caso il lavoratore ha l’onere di
provare gli elementi obiettivi dell’inadempimento del datore
all’obbligo di tutelare la sua integrità fisica e il nesso causale
tra l’inadempimento e l’assenza per malattia.
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Consiglio
di Stato - Parere n. 917/2017
Il Consiglio di Stato, Comm. Spec., ha reso il parere n.
917 del 21 aprile 2017 sullo schema di decreto legislativo con cui,
in attuazione della delega di cui all’articolo 17, comma 1, lett. r)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Il Collegio, esprimendo parere favorevole, dice: “Questo Consiglio
di Stato – nell’apprezzare gli obiettivi e l’impianto complessivo
della riforma – è dell’avviso che tutte le affermazioni sul premio
al merito e sul premio alla performance avranno una loro effettiva
ragion d’essere solo se il sistema – da cui dipendono la posizione,
la condizione lavorativa e il salario – sarà fondato su elementi
reali, equi, misurabili e dimostrabili, e su organi capaci di
adottare decisioni evidence based, sottratte all’arbitrio e
all’approssimazione, e che siano davvero in grado di far fronte ai
propri compiti. I rilievi al testo sopra evidenziati muovono
prevalentemente in questa logica, nell’auspicio che si possa
finalmente concludere la lunga fase sperimentale e porre in essere,
a regime, un sistema coerente e condiviso sul piano teorico ed
operativo”.
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Comunicato
del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 aprile
2017
Trasparenza: Sospeso l’obbligo di pubblicare redditi e
patrimoni dei dirigenti pubblici
Con decisione assunta il 12 aprile il Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione ha sospeso l’efficacia delle Linee guida
sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici,
relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione
patrimoniale e reddituale. Tali previsioni, stabilite dal DLgs.
97/2016 (cd. “decreto Trasparenza”), erano già state oggetto di
un’ordinanza cautelare del Tar del Lazio dello scorso 2 marzo
limitatamente all’Autorità Garante della privacy. Con la delibera
dell’Anac, la sospensione è estesa a tutte le pubbliche
amministrazioni.
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Agenzia
delle Entrate - Circolare 04 aprile 2017, n. 7/E
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e
altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e
per l’apposizione del visto di conformità
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Nota del
Ministero del Lavoro 11 Aprile 2017
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INPS
Congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui
all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012
Con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 l’INPS chiarisce che,
non essendo stata prorogata la possibilità per i padri lavoratori di
fruire del congedo facoltativo di due giorni prevista per l’anno
2016, i lavoratori che diverranno padri nel corso dell’anno 2017 non
potranno fruire di tale possibilità, in aggiunta ai due giorni di
astensione obbligatoria.
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ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – gennaio/marzo
2017
Nel periodo gennaio-marzo sono stati recepiti nove accordi
contrattuali mentre quattro sono venuti a scadenza. Alla fine di
marzo 2017 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per
la parte economica riguardano 7,1 milioni di dipendenti (il 55,2%
del totale) e corrispondono al 52,7% del monte retributivo
osservato. A marzo l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie
aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,4% nei
confronti di marzo 2016. Complessivamente, nei primi tre mesi del
2017 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,4% rispetto al
corrispondente periodo del 2016. A marzo le retribuzioni
contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,5%
per i dipendenti del settore privato (0,3% nell'industria e 0,7% nei
servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica
amministrazione. I settori che presentano gli incrementi tendenziali
maggiori sono: legno, carta e stampa (1,7%); energia e petroli
(1,5%); estrazioni minerali e gomma, plastica e lavorazione minerali
non metalliferi (entrambi 1,3%). Si registrano variazioni nulle nei
settori della metalmeccanica, dei servizi di informazione e
comunicazione, delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della
pubblica amministrazione. Si registra una variazione negativa nel
settore dell'acqua e servizi di smaltimento rifiuti (-2,0%)
determinata dall'incremento contrattuale dell'orario di lavoro.
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