aprile 2017 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

30/04/2017

   
  Legislazione

Agenzia per l'Italia digitale
Circolare 17 marzo 2017, n. 1/2017

Misure minime di sicurezza  ICT  per  le  pubbliche  amministrazioni.
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)
(GU n.79 del 4-4-2017)
Con la circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, l’AGID indica alle P.A. le misure minime per la sicurezza ICT da attuare entro il 31/12/2017. L’AGID stabilisce che la responsabilità dell’attuazione delle misure minime spetta al responsabile dei sistemi informativi o, in sua assenza, al dirigente designato per lo scopo. Per l’adempimento è necessario indicare sinteticamente le modalità con cui ciascuna misura è implementata nel “Modulo di implementazione delle misure minime di sicurezza per le Pubbliche Amministrazioni” (Allegato 2), che deve essere firmato digitalmente con marcatura temporale dal responsabile dei sistemi informativi e dal responsabile legale della struttura. Il documento dopo la sottoscrizione deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.
Circolare n.1/2017 del 17 marzo 2017
Allegato 1
Allegato 2

   
  Giurisprudenza

Corte di Cassazione - Sentenza n. 9402/2017
Pubblica Amministrazione - Contratti a termine - Nullità - Violazione dell'art. 1 e ss del D.Lgs. n. 368/2001
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 9728/2017
Impiego pubblico. Dirigenti Enti Locali .Reintegrazione nella posizione apicale di Responsabile del settore tecnico lavori pubblici.
La revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell'ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall'art. 9, comma 3, del C.C.N.L. 31 marzo 1999 ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell'organo investito del potere di nomina.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 4323/2017

Impiego pubblico - indebito retributivo - norma applicabile – principio di diritto
Nella sentenza i giudici della Corte chiariscono che il diritto delle amministrazioni di richiedere, al dipendente che non ne aveva diritto, le somme di indebito retributivo, si basa sull’art. 2033 cod.civ. (mentre per quanto riguarda la disciplina dell’indebito pensionistico la norma da applicare per i pubblici dipendenti è l’art. 162 comma 7 del DPR 1092/1973). L’art. 2033 stabilisce che: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. Sulla base di queste considerazioni la Corte ribadisce il seguente principio di diritto: “In caso di pubblico impiego privatizzato, nel caso di domanda proposta da una amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l’erogazione sia avvenuta sine titulo, è consentita la ripetibilità delle somme ex art. 2033 c.c. e tale ripetibilità non è esclusa per buona fede dell’accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi”.
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Corte di Cassazione, Sez. lavoro - Sentenza n. 4274/2017
Impiego pubblico - assenza per malattia - retribuzione erroneamente corrisposta - richiesta di restituzione
Il Comune datore di lavoro, ha richiesto, ad una sua dipendente che aveva accumulato quasi 20 mesi di assenza per malattia, la restituzione della ritenuta sullo stipendio che, in base all’art. 21 del CCNL enti locali 1994-1997 il Comune avrebbe dovuto effettuare. La Corte d’appello territoriale riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta del Comune, sostenendo che il petitum aveva ad oggetto quanto erroneamente corrisposto come indennità di malattia e pertanto tale richiesta poteva essere effettuata soltanto dall’ente previdenziale competente. Avverso la sentenza ricorre il Comune argomentando che la domanda non aveva ad oggetto l’indennità di malattia ma quanto erroneamente corrisposto, sulla base di quanto stabilito dall’art. 21 del CCNL enti locali. La Suprema Corte accoglie il ricorso stabilendo che qualora l’indebito abbia ad oggetto non l’indennità di malattia ma somme di retribuzione non spettanti, non venendo in rilievo il rapporto previdenziale tra il prestatore di lavoro e l’ente previdenziale, le somme indebitamente percepite devono essere restituite al datore di lavoro.
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Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - Sentenza n. 5698/2017
Pubblico impiego contrattualizzato - art. 24 d.lgs. n. 165/2001 - onnicomprensività trattamento economico dirigenziale - principio di diritto
Nell’accogliere il ricorso di una Azienda Sanitaria Provinciale contro la sentenza della Corte territoriale che la condannava al pagamento di una indennità ad un dirigente al quale erano stati conferiti compiti ulteriori, gli Ermellini ricordano il seguente, consolidato, principio di diritto: "nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato il principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, previsto dall' art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il dirigente presta servizio o su designazione della stessa, e non è derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione". Inoltre i giudici proseguono chiarendo che: "Anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale questa Corte ha affermato che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione o individuando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata".
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 8722/2017
a. La violazione da parte del dipendente pubblico dell’obbligo di esclusiva può comportare una sanzione disciplinare anche se la relativa situazione d’incompatibilità venga rimossa a seguito di diffida della P.A.
b. Nella valutazione, sul piano disciplinare, della gravità della condotta di violazione dell’obbligo di esclusiva, va tenuto in particolare conto del comportamento del dipendente dopo la diffida e della mancata rimozione della situazione di incompatibilità.
c. Nell’impiego pubblico contrattualizzato, il principio dell’obbligatorietà dell’azione disciplinare esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far sorgere nel dipendente il legittimo affidamento sulla liceità della sua condotta, ove questa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dal contratto collettivo.
Il caso che ha costituito l’occasione per le severissime affermazioni della Corte è quello del direttore amministrativo di una AUSL, il quale, diffidato dall’Amministrazione in data 20 aprile 2011 di rimuovere la situazione di incompatibilità rappresentata dall’incarico di amministratore di una società in nome collettivo e essendosi tardivamente dichiarato disposto a provvedervi in data 29 gennaio 2012, aveva ricevuto la relativa contestazione di addebito solo nel dicembre 2013 ed era stato licenziato per giusta causa il 21 febbraio 2014. Nel giudizio conseguente, la Corte ha cassato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare per l’affidamento del dipendente circa l’accoglimento delle sue giustificazioni, originato dall’inerzia dell’Amministrazione tra il gennaio 2012 e il dicembre 2013. La Corte ha altresì indicato ai giudici di merito i criteri di legge da seguire nella valutazione del caso.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 9395/2017
Sul superamento del comporto per malattia dell’invalido assunto obbligatoriamente.
In materia, la Corte ribadisce che le assenze per malattia collegate allo stato di invalidità non possono essere computate nel periodo di comporto, ai fini della conservazione del rapporto di lavoro, se l’invalido sia stato adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute. In tal caso il lavoratore ha l’onere di provare gli elementi obiettivi dell’inadempimento del datore all’obbligo di tutelare la sua integrità fisica e il nesso causale tra l’inadempimento e l’assenza per malattia.
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Consiglio di Stato - Parere n. 917/2017
Il Consiglio di Stato, Comm. Spec., ha reso il parere n. 917 del 21 aprile 2017 sullo schema di decreto legislativo con cui, in attuazione della delega di cui all’articolo 17, comma 1, lett. r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».
Il Collegio, esprimendo parere favorevole, dice: “Questo Consiglio di Stato – nell’apprezzare gli obiettivi e l’impianto complessivo della riforma – è dell’avviso che tutte le affermazioni sul premio al merito e sul premio alla performance avranno una loro effettiva ragion d’essere solo se il sistema – da cui dipendono la posizione, la condizione lavorativa e il salario – sarà fondato su elementi reali, equi, misurabili e dimostrabili, e su organi capaci di adottare decisioni evidence based, sottratte all’arbitrio e all’approssimazione, e che siano davvero in grado di far fronte ai propri compiti. I rilievi al testo sopra evidenziati muovono prevalentemente in questa logica, nell’auspicio che si possa finalmente concludere la lunga fase sperimentale e porre in essere, a regime, un sistema coerente e condiviso sul piano teorico ed operativo”.
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  Varie

Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 aprile 2017
Trasparenza: Sospeso l’obbligo di pubblicare redditi e patrimoni dei dirigenti pubblici
Con decisione assunta il 12 aprile il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sospeso l’efficacia delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici, relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale. Tali previsioni, stabilite dal DLgs. 97/2016 (cd. “decreto Trasparenza”), erano già state oggetto di un’ordinanza cautelare del Tar del Lazio dello scorso 2 marzo limitatamente all’Autorità Garante della privacy. Con la delibera dell’Anac, la sospensione è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni.
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Agenzia delle Entrate - Circolare 04 aprile 2017, n. 7/E
Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità
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Nota del Ministero del Lavoro 11 Aprile 2017
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INPS
Congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 
Con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 l’INPS chiarisce che, non essendo stata prorogata la possibilità per i padri lavoratori di fruire del congedo facoltativo di due giorni prevista per l’anno 2016, i lavoratori che diverranno padri nel corso dell’anno 2017 non potranno fruire di tale possibilità, in aggiunta ai due giorni di astensione obbligatoria.
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ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – gennaio/marzo 2017
Nel periodo gennaio-marzo sono stati recepiti nove accordi contrattuali mentre quattro sono venuti a scadenza. Alla fine di marzo 2017 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano 7,1 milioni di dipendenti (il 55,2% del totale) e corrispondono al 52,7% del monte retributivo osservato. A marzo l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e dello 0,4% nei confronti di marzo 2016. Complessivamente, nei primi tre mesi del 2017 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,4% rispetto al corrispondente periodo del 2016. A marzo le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,5% per i dipendenti del settore privato (0,3% nell'industria e 0,7% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: legno, carta e stampa (1,7%); energia e petroli (1,5%); estrazioni minerali e gomma, plastica e lavorazione minerali non metalliferi (entrambi 1,3%). Si registrano variazioni nulle nei settori della metalmeccanica, dei servizi di informazione e comunicazione, delle telecomunicazioni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. Si registra una variazione negativa nel settore dell'acqua e servizi di smaltimento rifiuti (-2,0%) determinata dall'incremento contrattuale dell'orario di lavoro.
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