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ottobre 2016 | Newsletter dell'Aran Sicilia |
19/10/2016 |
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Info Aran Sicilia | |
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Quesito Il giorno di riposo compensativo successivo alla reperibilità in giorno festivo è dovuto a richiesta del dipendente, con recupero dello stesso nella settimana di fruizione e ciò sia nel caso di reperibilità attiva che passiva? Parere reso L'istituto della reperibilità è disciplinato dall’art.44 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale; con riferimento al quesito il comma 3 recita “Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo al lavoratore spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.” La sopra richiamata norma contrattuale regionale ricalca norme presenti in altri contratti collettivi del pubblico impiego, come quelli del comparto Regione - Autonomie locali e dell’area della dirigenza del comparto Sanità, per cui può tornare utile, per la soluzione della problematica, riferirsi alla giurisprudenza formatasi nel tempo e specificatamente quella della Corte di Cassazione. Con sentenza 18 marzo 2016, n.5465 la Corte di Cassazione ha chiarito che "ove la prestazione venga resa, la stessa non può essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale". Conseguentemente, al dirigente in disponibilità chiamato a rendere la prestazione lavorativa, dovrà essere garantito "il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile”. La Corte ha inoltre precisato che la disposizione di cui al comma 5 dell’art.17 del CCNL Sanità, in base alla quale in caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come lavoro straordinario o come recupero orario, "disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate" e "non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa disciplinata dalle disposizioni" contrattuali. Da tali considerazioni si può desumere che, nell'ipotesi della reperibilità attiva, il debito orario della settimana di fruizione del riposo compensativo viene ridotto limitatamente alle ore di lavoro effettivamente prestate durante la reperibilità. Diversa è l’ipotesi della reperibilità passiva nella quale il dipendente deve garantire la disponibilità, ma non è poi chiamato in servizio. Con la stessa sentenza sopra richiamata, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tale circostanza il dipendente avrà diritto al giorno di riposo compensativo solo in seguito a propria richiesta ma senza riduzione del debito orario settimanale. Pertanto, nella settimana di fruizione del riposo il dipendente dovrà garantire comunque la copertura dell'intero orario lavorativo settimanale. |
Legislazione | |
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DECRETO LEGISLATIVO 24
settembre 2016, n. 185 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Nella G.U. n. 235 del 2016 è pubblicato il Decreto legislativo 185/2016 che detta disposizioni integrative e correttive ai seguenti decreti legislativi sul lavoro: - D.Lgs. n. 81 del 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 1); - D.Lgs. n. 148 del 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 2); - D.Lgs. n. 149 del 2015 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 3); - D.Lgs. n. 150 del 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 4); - D.Lgs. n. 151 del 2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 5). Vai al documento
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177 |
Giurisprudenza | |
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Corte Costituzionale -
Sentenza n. 213/2016 del 24/9/2016 La corte costituzionale con questa sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 in quanto non include i conviventi nella cerchia dei soggetti che possono fruire dei permessi, che consentono di assentarsi dal lavoro per assistere familiari con gravi handicap. Vai al documento
Corte Costituzionale - Sentenza n. 214/2016 Corte di Cassazione -
Sentenza n. 17637 del 6/9/2016 Corte di Cassazione - Sez.
Lavoro - Sentenza n. 17965/2016 Corte di Cassazione - sez.
Lavoro - Sentenza n. 20684 del 13-10-2016 Corte di Cassazione -
Sentenza n. 18099 depositata il 14 settembre 2016 Consiglio di Stato -
Sezione giurisdizionale V n. 3677/2016 Consiglio di Stato, sez. V,
sentenza 28 settembre 2016, n. 4009 Consiglio di Stato, sez.
III, sentenza n. 4050 del 3 ottobre 2016 Corte dei Conti - Sezione
Centrale Controllo di legittimità atti del Governo delibera
n.11/2016 Corte dei Conti - Sezione
Giurisdizionale Regionale Toscana sentenza n. 220/2016 |
Varie | |
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Garante Privacy provvedimento
08/09/2016 n. 350 Il Garante della Privacy stabilisce che si può timbrare il cartellino con la app ma con adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Due società appartenenti a un gruppo che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro a tempo determinato potranno chiedere ai propri dipendenti - impiegati presso altre ditte o che svolgono sistematicamente attività "fuori sede" - di installare una app sugli smartphone di loro proprietà, ai fini della rilevazione di inizio e fine dell'attività lavorativa. Chi non intende scaricare la app potrà continuare a entrare e uscire dal posto di lavoro impiegando i sistemi tradizionali in uso. Lo ha stabilito il Garante privacy che ha accolto, in applicazione della disciplina sul cosiddetto "bilanciamento di interessi", un'istanza di verifica preliminare presentata dalle due società e ha dettato una serie di misure a tutela dei lavoratori. Vai al documento |