ottobre 2016 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

19/10/2016

  Info Aran Sicilia
Quesito
Il giorno di riposo compensativo successivo alla reperibilità in giorno festivo è dovuto a richiesta del dipendente, con recupero dello stesso nella settimana di fruizione e ciò sia nel caso di reperibilità attiva che passiva?
Parere reso
L'istituto della reperibilità è disciplinato dall’art.44 del C.C.R.L. del comparto non dirigenziale; con riferimento al quesito il comma 3 recita “Qualora la pronta reperibilità cada in un giorno festivo al lavoratore spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.”
La sopra richiamata norma contrattuale regionale ricalca norme presenti in altri contratti collettivi del pubblico impiego, come quelli del comparto Regione - Autonomie locali e dell’area della dirigenza del comparto Sanità, per cui può tornare utile, per la soluzione della problematica, riferirsi alla giurisprudenza formatasi nel tempo e specificatamente quella della Corte di Cassazione.
Con sentenza 18 marzo 2016, n.5465 la Corte di Cassazione ha chiarito che "ove la prestazione venga resa, la stessa non può  essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale". Conseguentemente, al dirigente in disponibilità chiamato a rendere la prestazione lavorativa, dovrà essere garantito "il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile”.
La Corte ha inoltre precisato che la disposizione di cui al comma 5 dell’art.17 del CCNL Sanità,  in base alla quale in caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come lavoro straordinario o come recupero orario, "disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate" e "non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa disciplinata dalle disposizioni" contrattuali.
Da tali considerazioni si può desumere che, nell'ipotesi della reperibilità attiva, il debito orario della settimana di fruizione del riposo compensativo viene ridotto limitatamente alle ore di lavoro effettivamente prestate durante la reperibilità.
Diversa è l’ipotesi della reperibilità passiva nella quale il dipendente deve garantire la disponibilità, ma non è poi chiamato in servizio. Con la stessa sentenza sopra richiamata, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tale circostanza il dipendente avrà diritto al giorno di riposo compensativo solo in seguito a propria richiesta ma senza riduzione del debito orario settimanale.
Pertanto, nella settimana di fruizione del riposo il dipendente dovrà garantire comunque la copertura dell'intero orario lavorativo settimanale.
   
  Legislazione
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2016, n. 185
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Nella G.U.  n. 235 del 2016  è pubblicato il Decreto legislativo 185/2016 che detta  disposizioni integrative e correttive ai seguenti  decreti legislativi sul lavoro:
- D.Lgs. n. 81 del 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 1);
- D.Lgs. n. 148 del 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 2);
- D.Lgs. n. 149 del 2015 "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 3);
- D.Lgs. n. 150 del 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 4);
- D.Lgs. n. 151 del 2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" (art. 5).
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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 177
E’ stato pubblicato nella G.U. n 213 del 12.9.2016 il decreto legislativo che detta:
“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
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DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179
Modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 214 del 13 settembre 201, il D.Lgs n.179/2016 modifica in parte lo schema approvato in via preliminare dal Governo, ma ne mantiene saldi i punti principali. L’obiettivo finale è quello di portare entro fine anno tutte le P.A. a produrre atti e documenti in formato elettronico, abolendo totalmente il cartaceo.
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  Giurisprudenza
Corte Costituzionale - Sentenza n. 213/2016 del 24/9/2016
La corte costituzionale con questa sentenza ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 in quanto non include i conviventi nella cerchia dei soggetti che possono fruire dei permessi, che consentono di assentarsi dal lavoro per assistere familiari con gravi handicap.

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Corte Costituzionale - Sentenza n. 214/2016
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 214, depositata il 3 ottobre 2016 ha dichiarato non fondate numerose questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha abrogato l'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 2001, in cui si prevedeva che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplinasse l'istituzione di un'apposita separata area della vice dirigenza.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 17637 del 6/9/2016
Pubblico impiego – Cartellino marcatempo – Timbratura non corrispondente alla reale situazione - Condotta fraudolenta – Licenziamento
La Corte rigetta il ricorso del dipendente di una Unità Sanitaria Locale, licenziato per essersi allontanato dal servizio pur avendo fatto risultare la sua presenza mediante timbratura del cartellino marcatempo in entrata ed in uscita. Dicono gli Ermellini che, anche prima del D.lgs. n. 116/2016 (in materia di licenziamento disciplinare) tale comportamento costituisce condotta fraudolenta “oggettivamente idonea a indurre in errore l’amministrazione circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza.
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Corte di Cassazione - Sez. Lavoro  - Sentenza n. 17965/2016
La Corte ribadisce l’operatività del principio di diritto affermato con la sentenza n.11868 del 2016 sulla inapplicabilità al pubblico impiego delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 all’art. 18 della L. n. 300/1970, con la conseguenza che il licenziamento illegittimo, pur intimato in data successiva alla entrata in vigore delle suddetta legge, resta quella prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori nel testo precedente alla riforma.
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Corte di Cassazione - sez. Lavoro - Sentenza n. 20684 del 13-10-2016
La Corte di Cassazione con questa recentissima sentenza, accogliendo le richieste di un dipendente pubblico dell’Inps, stabilisce che i giorni di permesso per assistenza a familiari disabili previsti dalla Legge 104 vanno retribuiti normalmente non solo con lo stipendio, ma anche con gli eventuali compensi incentivanti la produttività.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 18099 depositata il 14 settembre 2016
La Cassazione, con la sentenza n.18099 del 2016 in tema di pensionamento forzato prima dei 65 anni di età, ha stabilito che resta in servizio il pubblico dipendente che possiede l’anzianità massima contributiva di 40 anni, ma che non ha ancora raggiunto l’età pensionabile, in mancanza di una adeguata motivazione di tale decisione da parte della Pubblica Amministrazione.
L’Amministrazione Pubblica, in applicazione dell’art. 72, comma 11, del D.L. n. 112/2009, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 133/2008, può risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti al raggiungimento, da parte degli stessi, dell’anzianità massima contributiva di 40 anni (40 anni e mesi 1) e prima del compimento di 65 anni di età.
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Consiglio di Stato - Sezione giurisdizionale V n. 3677/2016
Pubblico impiego – Scorrimento graduatorie
Sulla materia dell'utilizzo delle graduatorie ancora valide da parte delle amministrazioni che hanno necessità di coprire un posto vacante in organico, intervengono ancora una volta i giudici amministrativi ribadendo l'orientamento già espresso con la recente sentenza sez. V n.2929/2016. Il Collegio evidenzia che la mobilità costituisce un' ipotesi normale di reclutamento dei pubblici dipendenti come precisato dalla Corte Costituzionale 211/2012, che ha ritenuto legittima la norma regionale che prescriveva il ricorso obbligatorio alle procedure di mobilità prima di procedere all’utilizzazione delle graduatorie degli altri concorsi precedentemente espletati oppure di indirne nuovi. Infatti l’esistenza di una graduatoria ancora valida "limita quando non esclude l’indizione di un nuovo concorso, nondimeno non incide sulla potestà di avviare una procedura di mobilità" (Ex multis Adunanza plen. N. 14/2011).
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Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28 settembre 2016, n. 4009
Inconferibilità incarichi nelle amministrazioni statali a soggetti provenienti da enti privati.
Il dettato dell’art. 4, D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, relativo alla “inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”, comportando una rilevante limitazione alla conferibilità di un incarico pubblico deve essere interpretata in modo rigoroso, restando precluse opzioni ermeneutiche di carattere ampliativo, analogico o solo estensivo.
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Consiglio di Stato, sez. III,  sentenza n. 4050 del 3 ottobre 2016
Il Consiglio di Stato con questa  sentenza si è pronunciato sugli elementi che connotano le gare telematiche e sulla equivalenza tra chiusura della busta ed apposizione della firma e della marcatura digitale, che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte. "Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa".
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Corte dei Conti - Sezione Centrale Controllo di legittimità atti del Governo delibera n.11/2016
Pubblico Impiego – Incarichi esterni - L’amministrazione deve dimostrare di non avere a disposizione figure professionali idonee all’espletamento delle funzioni esternalizzate.
Nel caso di conferimento di consulenze esterne in conformità al disposto di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, il Collegio ritiene che non può ritenersi sufficiente a integrare i presupposti della citata norma, la circostanza che le risorse presenti nella struttura siano impegnate a tempo pieno. E’ necessario dimostrare la carenza delle figure professionali dotate della necessaria esperienza professionale spendibile per l’espletamento di quelle specifiche funzioni, mentre, "diversamente opinando, il ricorso agli incarichi esterni costituirebbe uno strumento surrettizio per ovviare alle carenze dei propri organici, con effetti distorsivi anche per la normativa in materia di reclutamento di personale".
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Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale Toscana sentenza n. 220/2016
Pubblico impiego – Illecita fruizione congedo straordinario retribuito familiari disabili - d.lgs 151/2001- art. 42 - Danno erariale
A parere dei giudici contabili, il dipendente che benefici illecitamente dei giorni di congedo straordinario retribuito, per assistere familiari portatori di handicap grave e percepisca indebitamente le somme corrisposte durante i giorni di assenza - secondo le previsioni delle norme dispositive (art. 42 del d.lgs 151 /2001) - pone in essere un danno patrimoniale all’amministrazione visto il rapporto funzionale con la stessa, per il quale è tenuto al risarcimento nella misura di quanto indebitamente riscosso.
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  Varie
Garante Privacy provvedimento 08/09/2016 n. 350
Il Garante della Privacy stabilisce che si può timbrare il cartellino con la app ma con adeguate garanzie a tutela dei lavoratori.
Due società appartenenti a un gruppo che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro a tempo determinato potranno chiedere ai propri dipendenti - impiegati presso altre ditte o che svolgono sistematicamente attività "fuori sede" - di installare una app sugli smartphone di loro proprietà,  ai fini della rilevazione di inizio e fine dell'attività lavorativa. Chi non intende scaricare la app potrà continuare a entrare e uscire dal posto di lavoro impiegando i sistemi tradizionali in uso. Lo ha stabilito il Garante privacy che ha accolto, in applicazione della disciplina sul cosiddetto "bilanciamento di interessi", un'istanza di verifica preliminare presentata dalle due società e ha dettato una serie di misure a tutela dei lavoratori.
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