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Consiglio di Stato - Parere n
01640_2016 del 13/7/2016 Silenzio-assenso
Il Consiglio di Stato si esprime sul silenzio–assenso tra pubbliche
amministrazioni. Il parere risolve diversi dubbi interpretativi
perché ritiene che l'art. 17-bis l. n. 241 del 1990 debba essere
applicato in maniera omogenea e quindi anche a:
1) Regioni ed enti locali
2) Organi politici
3) Autorità indipendenti
4) Gestori di beni e servizi pubblici
Successivamente all'adozione del provvedimento finale (adottato
sulla base del silenzio-assenso dell'Amministrazione interpellata),
l'autotutela soggiace alla regola del contrarius actus.
Nel caso in cui il provvedimento finale non sia stato ancora
adottato, il parere esclude che, formatosi il silenzio-assenso,
l'Amministrazione inerte possa superarlo esercitando il potere di
autotutela unilaterale. Secondo il parere, infatti, il termine di
trenta giorni (o il diverso termine per le Amministrazioni preposte
alla tutela di interessi sensibili) ha natura perentoria e, dunque,
la sua scadenza fa venire meno il potere postumo di dissentire
(anche in autotutela).
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Cassazione civ. Sez. lavoro - Sent.
14/07/2016, n. 14388
Impiego pubblico - Invalidi
L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta un'agevolazione di
carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione
dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del
servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, offrendogli,
laddove non sia previsto un servizio mensa, la fruizione del pasto
(i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione di appartenenza)
onde garantire allo stesso il benessere fisico necessario per
proseguire l'attività lavorativa. La garanzia del benessere fisico
del lavoratore implica di per sé la tutela della salute del
lavoratore stesso ed, a maggior ragione, della sua disabilità, tanto
più in considerazione del carattere sostanzialmente assistenziale
della relativa prestazione. Pertanto le Amministrazioni datrici di
lavoro devono fornire ai lavoratori disabili, che ne sono
beneficiari in base alla contrattazione di settore, dei buoni pasto
che risultino, per i destinatari, materialmente fruibili in
relazione alla loro condizione di disabilità, potendo essere, in
caso contrario, tenute, se ritualmente richieste, a risarcire i
conseguenti danni.
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Corte dei Conti - Sezione Regionale
Controllo Emilia Romagna deliberazione n. 65/2016
Enti Locali – Incarichi esterni – Obbligo espletamento procedura
comparativa e pubblicità
A parere dei giudici, la materia degli incarichi conferiti a
soggetti esterni all'amministrazione locale, deve essere
disciplinata da regolamento, come previsto dalla legge 244/2007
(legge finanziaria 2008). Il regolamento deve stabilire i criteri e
le modalità di affidamento degli incarichi esterni che devono essere
comunque attribuiti a seguito di una procedura comparativa basata
sulla valutazione dei curriculum, in applicazione dei principi di
buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti
dall'art. 97 della costituzione e sulla adeguata pubblicità, sul
sito web istituzionale dell'ente, prima del decorso del termine
stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo
di almeno 15 giorni.
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Corte dei Conti - Sezione Regionale
Controllo Piemonte deliberazione n. 75/2016
Enti Locali – Contratti collaborazione coordinata e continuativa
La sezione interviene in merito alla interpretazione della
previsione di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs 81/2015, nella
parte in cui stabilisce il divieto alle pubbliche amministrazioni di
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a
decorrere dal 1 gennaio 2017. I giudici ribadiscono l'orientamento
espresso dalla Sezione Centrale di controllo n. 30/2015 con il quale
ha evidenziato che sia l'interpretazione letterale, sia quella di
tipo sistemico, portino a ritenere che il divieto delle pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione, si applica
unicamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2017, ma
non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i
loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla
predetta data, in quanto ai fini dell'applicazione della norma ciò
che rileva è il momento della stipulazione.
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Corte di Giustizia Europea -
Sentenza C-341-15 del 20/7/2016
Interpretazione art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento e
Consiglio europeo – ferie annuali maturate e non godute – diritto ad
indennizzo sostitutivo
Con la presente sentenza la Corte di giustizia stabilisce, tra le
altre cose, che: l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, deve essere interpretato nel senso che:
– esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al
procedimento principale, che priva del diritto all'indennità
finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il
cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di
pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le
ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
– un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento,
all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute
per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia.
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Corte di Cassazione - Sentenza n.
12898 del 22/6/2016
Pubblico impiego – Attività del dipendente al di fuori dell'orario
di lavoro - Prostituzione - Danno alla immagine della P.A.-
Licenziamento disciplinare
La Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino
che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato
per il danno all'immagine e al prestigio della P.A. per attività di
prostituzione, propagandata attraverso siti internet. La Corte ha
respinto il ricorso del ricorrente non ritenendo sussistenti
elementi riconducibili ad un licenziamento discriminatorio basato
sull'orientamento sessuale. Deve inoltre essere sottolineato come il
licenziamento, ritenuto corretto dalla Suprema Corte, non sia legato
alla commissione di un reato (in quanto l'attività di prostituzione,
in sé, non è più reato secondo il nostro ordinamento) ma al danno
all'immagine della P.A.
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Corte di Cassazione - Sentenza n.
16226 del 3/8/2016
Pubblico impiego – Reiterazione contratti a termine –
Stabilizzazione – Solamente tramite concorso – Risarcimento del
danno – Quantificazione
La Corte rigetta il ricorso di un dipendente comunale nella parte in
cui chiedeva di essere assunto a tempo indeterminato. Il lavoratore
infatti lamentava il danno ricevuto a seguito di una illegittima
reiterazione di contratti a tempo indeterminato da parte della
amministrazione. I giudici ribadiscono ancora una volta la
impossibilità di conversione del contratto in quanto l'accesso
all'impiego alle dipendenze delle P.A. avviene tramite pubblico
concorso. Per quanto riguarda invece la determinazione del
risarcimento del danno gli Ermellini - dopo aver chiarito che il
danno da risarcire non è la perdita del posto di lavoro a tempo
indeterminato, perché tale prospettiva non c'è mai stata - accolgono
per questa parte il ricorso del lavoratore e nel rinvio al giudice
di merito stabiliscono il seguente principio di diritto: "Nel regime
del lavoro pubblico in caso di abuso del ricorso al contratto di
lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione,
il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del
rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di
trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, al
risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con
esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui
all'art. 32 comma 5 legge 4 novembre 2010 n. 183, e quindi ad una
misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ad
un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15
luglio 1966 n. 604".
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Corte di Cassazione - Sentenza n.
17113 del 16/8/2016
Pubblico impiego – Certificato medico – Attività di controllo del
datore di lavoro – Inesistenza della malattia – Licenziamento
I giudici respingono il ricorso di un lavoratore per la parte in cui
si opponeva al licenziamento per giusta causa intimatogli
dall'azienda di cui era dipendente, per "simulazione fraudolenta
dello stato di malattia". Il ricorrente aveva impugnato il
licenziamento lamentando, su questo punto, la violazione di alcuni
articoli dello statuto dei lavoratori in quanto la datrice di lavoro
aveva utilizzato una agenzia investigativa per verificare
l'attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore.
La Corte, dopo aver ricordato che a tali agenzie è vietata la
vigilanza durante l'attività lavorativa - spettando questa
unicamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori, chiarisce
però che l'intervento in questione resta giustificato "non solo per
l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il
contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera
ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione ... ben potendo il
datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il
controllo, anche occulto, essendo il prestatore d'opera tenuto ad
operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro".
La sentenza riguarda un lavoratore privato ma le considerazioni
della Corte possono riguardare anche il lavoro pubblico.
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Corte di Cassazione - Sentenza n.
17243 del 22/8/2016
Pubblico impiego – Licenziamento dopo la scadenza del periodo di
comporto – Recesso legittimo
Il ricorrente, dipendente della università degli studi di Siena,
impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava
la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda del
lavoratore che aveva impugnato il licenziamento per superamento del
periodo di comporto, intimatogli dalla sua datrice di lavoro. Nelle
motivazioni della decisione, che respinge il ricorso, gli Ermellini
ricordano, tra l'altro, che: "resta poi fermo il principio, più
volte enunciato da questa Corte, secondo cui nel licenziamento per
superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del
lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale, va contemperato
con un ragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al
datore di lavoro perché egli possa valutare nel complesso la
convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto in relazione
agli interessi aziendali".
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Corte di Cassazione - Sentenza n.
17245 del 22/8/2016
Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare – Violazione di un
termine a difesa del dipendente – Validità del licenziamento
Gli Ermellini rigettano il ricorso presentato da un dipendente che
contestava la legittimità del suo licenziamento lamentando la
violazione dell'art. 55 bis comma 2 del d.lgs. n. 165/01 in quanto
non era stato rispettato il termine di 20 giorni previsto tra la
contestazione dell'addebito e la convocazione del dipendente per il
contraddittorio. I giudici infatti precisano che la violazione di
tale termine: "determina la nullità del procedimento ove il
dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato
frustrato dalla contrazione del termine". Cosa che non era avvenuta
nel caso sottoposto al vaglio della Corte.
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Corte di Cassazione - Sentenza n.
17335 del 25/8/2016
Pubblico impiego – Assenza ingiustificata dal lavoro – Certificato
medico inviato in ritardo – Applicazione dell'art. 55 quater lett.b
d.lgs 165/01 - Licenziamento disciplinare
La Corte d'Appello di Catanzaro aveva condannato il Comune datore di
lavoro, a reintegrare il dipendente licenziato a causa di una
assenza ingiustificata dal servizio per tre giorni. Il lavoratore
infatti non era rientrato al termine del periodo di malattia e solo
tre giorni dopo aveva comunicato il proseguire della malattia ed
inviato poi il certificato medico con ulteriori due giorni di
ritardo. La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur rientrando i
fatti dedotti in giudizio nella fattispecie disciplinata
dall'articolo 55 quater del d.lgs. 165/01, la condotta del
dipendente avrebbe dovuto essere punita solo con una sanzione
conservativa in quanto ai sensi dell'art. 2119 c.c. la sanzione del
licenziamento era sproporzionata alla condotta addebitata e
realizzata. Gli Ermellini, accogliendo le argomentazioni della Corte
d'Appello riguardo alla sproporzione della sanzione, e respingendo
quindi il ricorso, affermano tuttavia questo principio di diritto:
"Ai sensi dell'art. 55 quater lett. b) del D.lgs. 165/01 l'assenza
per malattia è priva di rilievo disciplinare non quando è solo
esistente, né quando è (anche) comunicata, ma quando è giustificata
nelle forme, inderogabili, previste dall'art. 55 septies c.1, e
pertanto quando è stata attestata la certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale".
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