settembre 2016 Newsletter dell'Aran Sicilia
 

09/09/2016

  Info Aran Sicilia
Attività Aran Sicilia
In data 7 settembre è stata avviata la contrattazione regionale ex art. 3 comma 3 del vigente CCRL comparto non dirigenziale, per l’accantonamento delle quote FAMP 2016.
Le parti si sono riconvocate per la giornata di lunedì 12 settembre per la definizione e la sottoscrizione dell’accordo.
   
  Legislazione

Legge 12 agosto 2016, n. 161
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
(GU n.196 del 23-8-2016) Vigente al: 24/8/2016
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Schema di decreto legislativo recante Disciplina della dirigenza della Repubblica

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Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

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  Giurisprudenza

Consiglio di Stato - Parere n 01640_2016 del 13/7/2016 Silenzio-assenso
Il Consiglio di Stato si esprime sul silenzio–assenso tra pubbliche amministrazioni. Il parere risolve diversi dubbi interpretativi perché ritiene che l'art. 17-bis l. n. 241 del 1990 debba essere applicato in maniera omogenea e quindi anche a:
1) Regioni ed enti locali
2) Organi politici
3) Autorità indipendenti
4) Gestori di beni e servizi pubblici
Successivamente all'adozione del provvedimento finale (adottato sulla base del silenzio-assenso dell'Amministrazione interpellata), l'autotutela soggiace alla regola del contrarius actus.
Nel caso in cui il provvedimento finale non sia stato ancora adottato, il parere esclude che, formatosi il silenzio-assenso, l'Amministrazione inerte possa superarlo esercitando il potere di autotutela unilaterale. Secondo il parere, infatti, il termine di trenta giorni (o il diverso termine per le Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili) ha natura perentoria e, dunque, la sua scadenza fa venire meno il potere postumo di dissentire (anche in autotutela).

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Cassazione civ. Sez. lavoro - Sent. 14/07/2016, n. 14388
Impiego pubblico - Invalidi
L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, offrendogli, laddove non sia previsto un servizio mensa, la fruizione del pasto (i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione di appartenenza) onde garantire allo stesso il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa. La garanzia del benessere fisico del lavoratore implica di per sé la tutela della salute del lavoratore stesso ed, a maggior ragione, della sua disabilità, tanto più in considerazione del carattere sostanzialmente assistenziale della relativa prestazione. Pertanto le Amministrazioni datrici di lavoro devono fornire ai lavoratori disabili, che ne sono beneficiari in base alla contrattazione di settore, dei buoni pasto che risultino, per i destinatari, materialmente fruibili in relazione alla loro condizione di disabilità, potendo essere, in caso contrario, tenute, se ritualmente richieste, a risarcire i conseguenti danni.

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Corte dei Conti - Sezione Regionale Controllo Emilia Romagna deliberazione n. 65/2016
Enti Locali – Incarichi esterni – Obbligo espletamento procedura comparativa e pubblicità
A parere dei giudici, la materia degli incarichi conferiti a soggetti esterni all'amministrazione locale, deve essere disciplinata da regolamento, come previsto dalla legge 244/2007 (legge finanziaria 2008). Il regolamento deve stabilire i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi esterni che devono essere comunque attribuiti a seguito di una procedura comparativa basata sulla valutazione dei curriculum, in applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della costituzione e sulla adeguata pubblicità, sul sito web istituzionale dell'ente, prima del decorso del termine stabilito per la presentazione delle domande, per un congruo periodo di almeno 15 giorni.

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Corte dei Conti - Sezione Regionale Controllo Piemonte deliberazione n. 75/2016
Enti Locali – Contratti collaborazione coordinata e continuativa
La sezione interviene in merito alla interpretazione della previsione di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs 81/2015, nella parte in cui stabilisce il divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1 gennaio 2017. I giudici ribadiscono l'orientamento espresso dalla Sezione Centrale di controllo n. 30/2015 con il quale ha evidenziato che sia l'interpretazione letterale, sia quella di tipo sistemico, portino a ritenere che il divieto delle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione, si applica unicamente ai contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti in data antecedente, pur se i loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo alla predetta data, in quanto ai fini dell'applicazione della norma ciò che rileva è il momento della stipulazione.

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Corte di Giustizia Europea - Sentenza C-341-15 del 20/7/2016
Interpretazione art. 7 direttiva 2003/88/CE del Parlamento e Consiglio europeo – ferie annuali maturate e non godute – diritto ad indennizzo sostitutivo
Con la presente sentenza la Corte di giustizia stabilisce, tra le altre cose, che: l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:
– esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
– un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia.
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Corte di Cassazione - Sentenza n. 12898 del 22/6/2016
Pubblico impiego – Attività del dipendente al di fuori dell'orario di lavoro - Prostituzione - Danno alla immagine della P.A.- Licenziamento disciplinare
La Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Torino che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato per il danno all'immagine e al prestigio della P.A. per attività di prostituzione, propagandata attraverso siti internet. La Corte ha respinto il ricorso del ricorrente non ritenendo sussistenti elementi riconducibili ad un licenziamento discriminatorio basato sull'orientamento sessuale. Deve inoltre essere sottolineato come il licenziamento, ritenuto corretto dalla Suprema Corte, non sia legato alla commissione di un reato (in quanto l'attività di prostituzione, in sé, non è più reato secondo il nostro ordinamento) ma al danno all'immagine della P.A.

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Corte di Cassazione - Sentenza n. 16226 del 3/8/2016
Pubblico impiego – Reiterazione contratti a termine – Stabilizzazione – Solamente tramite concorso – Risarcimento del danno – Quantificazione
La Corte rigetta il ricorso di un dipendente comunale nella parte in cui chiedeva di essere assunto a tempo indeterminato. Il lavoratore infatti lamentava il danno ricevuto a seguito di una illegittima reiterazione di contratti a tempo indeterminato da parte della amministrazione. I giudici ribadiscono ancora una volta la impossibilità di conversione del contratto in quanto l'accesso all'impiego alle dipendenze delle P.A. avviene tramite pubblico concorso. Per quanto riguarda invece la determinazione del risarcimento del danno gli Ermellini - dopo aver chiarito che il danno da risarcire non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato, perché tale prospettiva non c'è mai stata - accolgono per questa parte il ricorso del lavoratore e nel rinvio al giudice di merito stabiliscono il seguente principio di diritto: "Nel regime del lavoro pubblico in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 legge 4 novembre 2010 n. 183, e quindi ad una misura pari ad una indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 legge 15 luglio 1966 n. 604".

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Corte di Cassazione - Sentenza n. 17113 del 16/8/2016
Pubblico impiego – Certificato medico – Attività di controllo del datore di lavoro – Inesistenza della malattia – Licenziamento
I giudici respingono il ricorso di un lavoratore per la parte in cui si opponeva al licenziamento per giusta causa intimatogli dall'azienda di cui era dipendente, per "simulazione fraudolenta dello stato di malattia". Il ricorrente aveva impugnato il licenziamento lamentando, su questo punto, la violazione di alcuni articoli dello statuto dei lavoratori in quanto la datrice di lavoro aveva utilizzato una agenzia investigativa per verificare l'attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore. La Corte, dopo aver ricordato che a tali agenzie è vietata la vigilanza durante l'attività lavorativa - spettando questa unicamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori, chiarisce però che l'intervento in questione resta giustificato "non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione ... ben potendo il datore di lavoro decidere autonomamente come e quando compiere il controllo, anche occulto, essendo il prestatore d'opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso del rapporto di lavoro". La sentenza riguarda un lavoratore privato ma le considerazioni della Corte possono riguardare anche il lavoro pubblico.

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Corte di Cassazione - Sentenza n. 17243 del 22/8/2016
Pubblico impiego – Licenziamento dopo la scadenza del periodo di comporto – Recesso legittimo
Il ricorrente, dipendente della università degli studi di Siena, impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che confermava la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda del lavoratore che aveva impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimatogli dalla sua datrice di lavoro. Nelle motivazioni della decisione, che respinge il ricorso, gli Ermellini ricordano, tra l'altro, che: "resta poi fermo il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo cui nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia, l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale, va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare nel complesso la convenienza ed utilità della prosecuzione del rapporto in relazione agli interessi aziendali".

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Corte di Cassazione - Sentenza n. 17245 del 22/8/2016
Pubblico impiego – Licenziamento disciplinare – Violazione di un termine a difesa del dipendente – Validità del licenziamento
Gli Ermellini rigettano il ricorso presentato da un dipendente che contestava la legittimità del suo licenziamento lamentando la violazione dell'art. 55 bis comma 2 del d.lgs. n. 165/01 in quanto non era stato rispettato il termine di 20 giorni previsto tra la contestazione dell'addebito e la convocazione del dipendente per il contraddittorio. I giudici infatti precisano che la violazione di tale termine: "determina la nullità del procedimento ove il dipendente deduca e dimostri che il suo diritto di difesa è stato frustrato dalla contrazione del termine". Cosa che non era avvenuta nel caso sottoposto al vaglio della Corte.

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Corte di Cassazione - Sentenza n. 17335 del 25/8/2016
Pubblico impiego – Assenza ingiustificata dal lavoro – Certificato medico inviato in ritardo – Applicazione dell'art. 55 quater lett.b d.lgs 165/01 - Licenziamento disciplinare
La Corte d'Appello di Catanzaro aveva condannato il Comune datore di lavoro, a reintegrare il dipendente licenziato a causa di una assenza ingiustificata dal servizio per tre giorni. Il lavoratore infatti non era rientrato al termine del periodo di malattia e solo tre giorni dopo aveva comunicato il proseguire della malattia ed inviato poi il certificato medico con ulteriori due giorni di ritardo. La Corte territoriale aveva ritenuto che, pur rientrando i fatti dedotti in giudizio nella fattispecie disciplinata dall'articolo 55 quater del d.lgs. 165/01, la condotta del dipendente avrebbe dovuto essere punita solo con una sanzione conservativa in quanto ai sensi dell'art. 2119 c.c. la sanzione del licenziamento era sproporzionata alla condotta addebitata e realizzata. Gli Ermellini, accogliendo le argomentazioni della Corte d'Appello riguardo alla sproporzione della sanzione, e respingendo quindi il ricorso, affermano tuttavia questo principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 55 quater lett. b) del D.lgs. 165/01 l'assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non quando è solo esistente, né quando è (anche) comunicata, ma quando è giustificata nelle forme, inderogabili, previste dall'art. 55 septies c.1, e pertanto quando è stata attestata la certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale".

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  Varie
ISTAT
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali – giugno 2016

Alla fine di giugno 2016 i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per la parte economica riguardano il 36,4% degli occupati dipendenti e corrispondono al 35,1% del monte retributivo osservato. Nel mese di giugno la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per l'insieme dell'economia è pari al 63,6%, in lieve diminuzione rispetto al mese precedente. L'attesa del rinnovo per i lavoratori con il contratto scaduto è in media di 40,1 mesi. L'attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 25,5 mesi, in crescita rispetto a un anno prima (21,1). Nel mese di giugno l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente e dello 0,7% nei confronti di giugno 2015. Complessivamente, nei primi sei mesi del 2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 0,7% rispetto al corrispondente periodo del 2015. Con riferimento ai principali macrosettori, a giugno le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dello 0,9% per i dipendenti del settore privato (0,6% nell'industria e 1,1% nei servizi privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. I settori che a giugno presentano gli incrementi tendenziali maggiori sono: tessili, abbigliamento e lavorazione pelli (3,4%); commercio (2,0%); energia elettrica e gas (1,9%). Tra i contratti monitorati dall'indagine, nel mese di giugno è stato recepito un nuovo accordo e nessuno è venuto a scadenza. Complessivamente i contratti in attesa di rinnovo sono 50 (di cui 15 appartenenti alla pubblica amministrazione) relativi a circa 8,2 milioni di dipendenti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).
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ANAC
Delibera n. 833 del 3 agosto 2016

Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili.
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