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Si può riconoscere il compenso per la partecipazione al piano di lavoro a un dipendente del comparto non dirigenziale non valutabile perché assente per malattia per oltre sei mesi nell’anno in corso? Nella regolamentazione del compenso relativo alla partecipazione al piano di lavoro, disciplinata dall’art.92 del C.C.R.L., occorre tenere conto della nuova disposizione di cui all’art.49, comma 18 della l.r. 7/5/2015, n.9 con cui il legislatore regionale ha stabilito che per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale, comprendente l’indennità integrativa speciale e l’indennità di vacanza contrattuale, con esclusione di ogni ulteriore indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Pertanto, dall’entrata in vigore della suddetta norma di legge, le assenze per malattia comportano, per i periodi da essa indicati, la decurtazione delle voci retributive accessorie, tra le quali il compenso previsto per la partecipazione al piano di lavoro.
In assenza di un accordo sulla ripartizione del FAMP 2015 è possibile ripartire il Fondo sulla base dell’accordo relativo all’anno precedente? Si rappresenta che il comma 1 dell’art. 4 del CCRL stabilisce che il contratto collettivo decentrato integrativo è sottoscritto con le risorse del Fondo previste dall’art. 87 al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. In ragione di tale finalità e di quelle più specificatamente declinate dall’art. 88 dello stesso CCRL , si ritiene che la ripartizione del FAMP debba essere necessariamente basata su scelte condivise in sede negoziale di anno in anno.
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Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Vigente al: 19/01/2016
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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (GU n. 302 del 30/12/2015 – Suppl. Ordinario n. 70) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) Vigente al: 0101/2016
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Governo Schema di Decreto legislativo su corruzione e trasparenza nelle P.A. Pubblicato sul sito del Governo lo schema di decreto legislativo 20 gennaio 2016 recante: “Decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia della prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”
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Governo Schema di Decreto legislativo c.d. “furbetti del cartellino” Sul sito del Governo è stato pubblicato lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 recante: “Schema di decreto legislativo recante modifiche all’art. 55 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera S) della legge 7 agosto 2015 n. 124 sul licenziamento disciplinare” (furbetti del cartellino).
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Parlamento Italiano Camera dei Deputati - A.C. 3522 E’ stata presentata alla Camera dei Deputati - con Atto Camerale 3522 del 12/01/2016 - una proposta di legge per apportare "Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"
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Corte Costituzionale Sentenza n. 20 del 11/02/2016 La Consulta con sentenza dell’11 febbraio 2016 dichiara l'illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica di figure quali i direttori generali delle aziende sanitarie locali o anche di altri enti regionali considerato che essi costituiscono figure tecnico-professionali, incaricate non di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma di perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo della Regione. Nel giudicare illegittimo la decadenza automatica di tali figure apicali all'avvicendarsi degli organi politici, la Corte ha dato rilievo al fatto che le relative nomine richiedano il rispetto di specifici requisiti di professionalità, che le loro funzioni abbiano in prevalenza carattere tecnico-gestionale, e che i loro rapporti istituzionali con gli organi politici della Regione non siano diretti, bensì mediati da una molteplicità di livelli intermedi
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Corte Costituzionale Sentenza n. 178 del 23 luglio 2015 1) Non è incostituzionale l’estensione fino al 31 dicembre 2014 del blocco, nel pubblico impiego, della contrattazione collettiva e della ordinaria dinamica retributiva, anche a seguito della progressione di carriera. 2) Va dichiarata incostituzionale (dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza sulla G.U.) la norma della legge finanziaria per il 2015 che prolunga fino al 31 dicembre 2015 il blocco della contrattazione collettiva per i trattamenti economici del personale della P.A.
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Corte Costituzionale Sentenza n. 127 del 1 luglio 2015 Non contrasta con la Costituzione o con la Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) la legge che, interpretando una legge precedente, precisava che al dipendente statale, in caso di pensionamento anticipato, le variazioni periodiche dell’indennità integrativa speciale annessa alla pensione vanno sempre calcolate in misura proporzionale alla ridotta anzianità di servizio e non nella misura intera spettante in caso di collocamento a riposo per limiti di età, quando il pensionato raggiunga l’età pensionabile. La sentenza, che riguarda la disciplina della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale delle pensioni statali antecedente il 1° gennaio 1999, è interessante soprattutto perché affronta ex professo l’argomento delle leggi d’interpretazione autentica di precedenti leggi e quindi retroattive, indicando i loro connotati, nella varietà di tecniche utilizzate dal legislatore e riassumendo la giurisprudenza, anche costituzionale, sui limiti entro i quali tali leggi e quelle comunque retroattive possono ritenersi legittime sia sul piano dei principi costituzionali che su quello del rispetto della C.E.D.U.
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Corte di Cassazione Sez. Lavoro, sentenza n. 1248 del 25 gennaio 2016 La Suprema Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento della dipendente che chiedeva il trasferimento in altro Comune, contestandole un “abuso di diritto” (figura oggi sancita anche in sede sovranazionale dall'art. 54 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) ovvero l’ esercizio abusivo degli istituti a tutela del lavoratore pubblico, in quanto le istanze presentate (anche attraverso la velata prospettazione di denunzie ed esposti in sede penale dal contenuto minaccioso) unitamente alle richieste, alle diffide, agli atti di messa in mora, pur potendo essere considerate legittime, in quanto rivendicazione di interessi che la Legge ha riconosciuto meritevoli di tutela, tuttavia esse nella loro globalità sono apparse del tutto strumentali, trattandosi quasi sempre di inutili azioni di mero disturbo. Il licenziamento intimato alla lavoratrice allora, in tale prospettiva, appare rispettoso dei principi di gradualità e proporzionalità.
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Corte di Cassazione Sentenza n. 24834 del 9 dicembre 2015 La Corte di Cassazione ritiene legittima la scelta di una Pubblica amministrazione di procedere al recupero degli incentivi indebitamente erogati (per violazione, in sede di contratto integrativo, dei limiti fissati dai contratti nazionali di comparto) ai propri dipendenti tramite una corrispondente decurtazione del fondo per la contrattazione decentrata. La Cassazione, in questa sentenza, precisa e ribadisce una serie di punti importanti: 1) l’applicazione, anche per il pubblico impiego, del principio della ripetibilità delle somme indebite secondo l'articolo 2033 c.c., a nulla rilevando la buona fede del percettore; 2) la composizione del fondo, sia pure nei limiti dei parametri prefissati dalle leggi di bilancio e dai contratti nazionali, costituisce atto unilaterale dell'amministrazione che, in base all'articolo 8 del D.lgs 165/2001, deve tener conto della prevedibile evoluzione della spesa e della sua compatibilità finanziaria con le risorse a disposizione, rendendola trasparente per gli organi di controllo interno ed esterno; 3) deve essere esclusa qualsiasi violazione dei diritti quesiti dei lavoratori, dal momento che la decisione grava su fondi non ancora costituiti e rispetto ai quali i dipendenti non sono titolari di alcuna posizione giuridica perfetta.
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Corte di Cassazione Sentenza n. 991 del 20 gennaio 2016 I dati contenuti nelle buste paga in conformità delle registrazioni obbligatorie fanno piena prova contro il datore di lavoro, anche pubblico. Nel caso in esame, si trattava della pretesa di un datore di lavoro pubblico di recuperare le retribuzioni erogate con regolari buste paga per prestazioni (c.d. doppia reperibilità) effettivamente svolte dal dipendente, ma che l’Azienda pubblica sosteneva da essa non autorizzate e comunque escluse dalla contrattazione collettiva. La Corte ha viceversa rilevato che le buste paga fanno piena prova anche della richiesta aziendale delle prestazioni con esse retribuite e aggiunge che tale pagamento, anche se relativo a un servizio non previsto o escluso dal CCNL, non può essere revocato, trovando allora applicazione l’art. 2126 c.c., anche nel settore dell’impiego pubblico contrattualizzato.
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Corte di Cassazione Sentenza n. 22421 del 3 novembre 2015 E’ nullo il trasferimento se l’invalidità esiste, ma non c’è fruizione della ‘Legge 104'. Con la Sentenza n. 22421/2015 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla disciplina del trasferimento della sede di lavoro ed in particolare alla sua legittimità in relazione all’invalidità del convivente del lavoratore. Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che il trasferimento risulti illegittimo nel caso in cui il lavoratore, pur convivendo con la madre invalida al 100%, non abbia fatto richiesta di fruizione dei permessi per assistenza disabili previsti dalla Legge n. 104/1992.
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Consiglio di Stato – Sezione V Sentenza n. 618 del 12/02/2016 I giudici del Consiglio di Stato entrano nel merito delle preferenze da accordare in caso di parità di punteggio nelle graduatorie formulate nei concorsi pubblici. Precisa, a tal riguardo il Collegio amministrativo, come le disposizioni contenute nel regolamento sull'accesso ai pubblici impieghi, di cui al D.P.R. n. 487 del 1994, non sono state modificate dalla L. 16 giugno 1998, n. 191, la quale aveva disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età, in quanto il numero di figli a carico resta il principale criterio di preferenza. Un eventuale regolamento disposto dall'amministrazione comunale, che disciplini in modo difforme tale graduazione di preferenze, non può in ogni caso trovare legittima applicazione.
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Consiglio di Stato Sentenza n. 5381 del 27/11/2015 La generica indicazione del possesso di una delle specializzazioni specificatamente richieste dal bando per la partecipazione ad un concorso pubblico di assunzione comporta l’esclusione dal concorso. Il ricorrente sosteneva in giudizio che la genericità dell’indicazione della specializzazione nella domanda di partecipazione al concorso potesse essere sanata con la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990. Viceversa il Consiglio di Stato ricorda che tale procedura è utile unicamente per supplire a carenze formali e non per integrare la domanda o la documentazione richiesta, pena la violazione del principio concorsuale della “par condicio” tra i concorrenti.
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Anac Delibera n. 39 del 20 gennaio 2016 Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.
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Inps, messaggio 3 novembre 2015 n. 6704 Dopo le prime indicazioni fornite nella circolare n. 152/2015, l’Inps torna sulla questione della cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi. Nel messaggio n. 6704 precisa, infatti, che il congedo parentale a ore non è compatibile: con analogo congedo per altro figlio, con i riposi per allattamento, anche per altro figlio, con i permessi orari fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale. Esso è invece compatibile con i permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari disabili e con i permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore disabile
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Conferenza delle Regioni Si propone la lettura di un interessante documento sull’educazione alla cittadinanza globale, approvato nella seduta del 4 febbraio 2016 dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome, con l’astensione delle Regioni Liguria, Lombardia e Veneto.
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Garante per la protezione dei dati personali, Vademecum aprile 2015 Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un agevole vademecum con regole e suggerimenti per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati.
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Riforma Pa, Così i Forestali passeranno nell'Arma dei Carabinieri da" pensioni oggi.it"
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